LEGGE REGIONALE
n. 26, del 15 ottobre 1997
Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della
Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha
approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale promulgala seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA'
Art. 1.
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna assume l' identità culturale
del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere e
individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto
fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale
e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna,
l' edificazione di un' Europa fondata sulla diversità nelle
culture regionali.
2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme
espressione delle identità , dei bisogni, dei linguaggi e delle
produzioni culturali in Sardegna, in conformità ai principi
ispiratori dello Statuto speciale.
Art. 2.
Oggetto
1. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali
da valorizzare la lingua sarda - riconoscendole pari dignità
rispetto alla lingua italiana - la storia, le tradizioni di vita e
di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l' espressione
artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio
culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità
, nei suoi aspetti materiali e spirituali.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua azione
politica e lo conforma ai principi della pari dignità e del
pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono
alla base degli atti internazionali in materia,e in particolare nella
Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre
1992, e nella Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze
nazionali del 1 febbraio 1995.
3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua
sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come
caratterie strumenti necessari per l' esercizio delle proprie competenze
statutarie in materia di beni culturali - quali musei, biblioteche,
antichità e belle arti - di pubblici spettacoli, ordinamento
degli studi, architettura e urbanistica, nonchè di tutte le
altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione
dell' autonomia della Sardegna.
4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda
è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla
cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole
del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese.
Art. 3.
Compiti della Regione
1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi enunciati
agli articoli 1 e 2, la Regione Autonoma della Sardegna predispone
e realizza, anche in raccordo conle istituzioni pubbliche ed eventualmente
con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative
e garantisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati nelle forme
di legge, i mezzi e le condizioni reali per l' esplicazione dei rispettivi
linguaggi di origine.
2. In particolare, la Regione:
a) garantisce - regolandone le istanze, le finalità e i programmi
- la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze
sociali, della scuola, degli organismi culturali pubblici e privati,
alla programmazione culturale regionale;
b) predispone e coordina programmi di intervento annuali e pluriennali
relativi ad attività e iniziative culturali;
c) garantisce la tutela e la fruizione - in particolare attraverso
la catalogazione e la conservazione- del patrimonio culturale regionale;
d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento
delle finalità della presente legge ed assicura, alla rete
da essi formata, efficienza, economicità e tempestività;
e) programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse innovazioni
tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti previsti dalla
vigente legislazione regionale.
TITOLO II
STRUMENTI OPERATIVI
Art. 4.
Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio
culturale.
1. La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle norme
fondamentali di riforma della pubblica amministrazione, sancite dalla
legislazione statale, fatti salvi i principi statutari, emana apposite
leggi di settore dirette a costituire, anche con riferimento alle
esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di servizi di ricognizione,
catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale
regionale.
2. Tali leggi di settore dovranno, in particolare, prevedere e disciplinare
i seguenti sistemi ed organismi, anche in ordine alle modalità
di selezione del personale agli stessi preposto:
a) il sistema bibliotecario
e documentario della Sardegna , costituito:
1) dall' insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione,
pubblici e privati che, oltre ai compiti ad essi connaturati, garantiscano
la raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla Sardegna,
la sua conservazione, valorizzazione e fruizione, anche con l' ausilio
delle nuove tecnologie;
2) dalla raccolta, catalogazione e archiviazione, in fotografia, diapositive
o microfilm, della documentazione storica relativa alla Sardegna,
custodita negli archivi sardi, delle altre regioni italiane e dei
Paesi esteri, in particolare dell' area mediterranea;
3) dalla raccolta catalogazione e conservazione della documentazione
audiovisiva e diquanto prodotto con linguaggi mass - mediali sulla
Sardegna;
4) dalla libreria della Regione Autonoma dellaSardegna, che cura la
diffusione, tramitevendita, delle iniziative editoriali promosse dall'Amministrazione
regionale, concernenti l' attività legislativa ed amministrativa
della Regione ed i relativi atti di programmazione, nonchè
le problematiche di generale interesse per la Sardegna, comprese quelle
formanti oggetto della presente legge;
b) il sistema museale e
monumentale della Sardegna , che:
1) cura la valorizzazione, la crescita e la fruizione, diffuse e coordinate,
dei musei e delle pinacoteche, nonchè dei beni storici, archeologici,
antropologici, artistici architettonici, paesaggistici ed ambientali,
meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna,
anche favorendo la nascita di nuove raccolte espositive;
2) promuove studi e ricerche sui centri storici della Sardegna, per
la loro valorizzazione e tutela;
c) il sistema delle tradizioni popolari della Sardegna, che si avvale
dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE), cui vengono
affidate specifiche funzioni.
Art. 5.
Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente
legge, è costituito presso l' Assessorato regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l' Osservatorio
regionale per la cultura e le lingua sarda, di seguito denominato
Osservatorio.
2. L' Osservatorio è organo consultivo dell' Assessorato regionale
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport e propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 1.
3. Esprime inoltre il parere sul Piano di interventi previsto dall'
articolo 12, comma 1, nonchè , annualmente, proprie valutazioni
sull' attività svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.
4. L' osservatorio è presieduto dall' Assessore regionale della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
ed è composto da:
a) cinque studiosi delle discipline indicate all' articolo17, di riconosciuto
e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletti dal Consiglio
regionale con voto limitato a tre;
b) un rappresentante per ciascuna delle Università della Sardegna,
designati dai rispetttivi Senati accademici;
c) il Capo Ufficio fra quelli che, preposti agli organi del Ministero
per i beni culturali ed ambientali aventi sede in Sardegna (Soprintendenti
archeologici, Soprintendenti per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici, Soprintendente archivistico) presiede la Conferenza
dei Capi Ufficio ai sensi dell' articolo 32del DPR 3 dicembre 1975,
n. 805;
d) il Soprintendente scolastico per la Sardegna;
e) uno studioso delle discipline indicate all' articolo17, di riconosciuto
e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletto da ciascun
Consiglio provinciale;
f) un rappresentante della Pontificia facoltà teologica della
Sardegna, designato dal collegio dei docenti;
g) il Presidente dell' Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione
e Aggiornamento Educativo(IRRSAE);
h) il Coordinatore generale dell' Istituto Superiore Regionale Etnografico
(ISRE).
5. Le funzioni di segretario dell' Osservatorio sono svolte da un
funzionario dell' Assessorato regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di qualifica non
inferiore alla ottava.
Art. 6.
Nomina e durata dell' Osservatorio
1. L' Osservatorio è nominato con decreto dell' Assessore regionale
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport, previa delibera della Giunta regionale.
2. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento
nazionale ed europeo è incompatibile con quella di membro dell'
Osservatorio.
3. I membri dell' Osservatorio possono essere riconfermati una sola
volta, a meno che non siano nominati in relazione alla carica ricoperta.
In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità
, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport promuove gli atti per la sostituzione,
secondo la procedura prevista per la nomina. I sostituti durano in
carica sino alla scadenza dell' Osservatorio.
4. I membri elettivi dell' Osservatorio decadono qualora non intervengano,
senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.
5. Qualora i rappresentanti di cui alle lett. b)ed f) dell' articolo
5 non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, l'
Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport procede comunque alla nomina dell' Osservatorio
e ne stabilisce l' insediamento.
6. Ai membri dell' Osservatorio, per la partecipazionealle sedute,
spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall' articolo
1, comma 2, lett. a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
7. In sede di prima applicazione della presente legge, l' Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport provvede alla nomina dell' Osservatorio entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 7.
Coordinamento con organi statali
1. L' Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport garantisce costantemente la coerenza tra le attività
dell' Amministrazione regionale e quelle svolte in Sardegna dalle
Amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza, anche
attraverso la promozione di apposite conferenze miste.
Art. 8.
Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi
1. I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte locali
per la cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone competenti
in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire
la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua sarda,
anche nelle sue varianti locali, nonchè di formulare osservazioni
e proposte all' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport e presentare appositi
programmi di attività.
2. L' Amministrazione regionale dovrà prevedere, tramite l'Osservatorio,
i criteri per la collaborazione con le consulte locali.
TITOLO III
AZIONI E INTERVENTI
Art. 9.
Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna
1. L' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport provvede ad istituire il Catalogo
generale del patrimonio culturale della Sardegna, che raccoglie e
documenta il complesso della produzione artistico - culturale della
regione, organizzato secondo modalità che ne favoriscano la
consultazione e l' utilizzazione decentrata.
2. A tal fine il predetto Assessorato propone, avvalendosi dell' Osservatorio
- entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge - un
progetto per la raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli
archivi, presenti nei sistemi enegli organismi di cui all' articolo
4 e negli istituti, enti o soggetti comunque autonomamente operanti
nei diversi ambiti di riferimento della presente legge.
Art. 10.
Censimento del repertorio linguistico dei Sardi.
1. L' Amministrazione regionale realizza il censimento del repertorio
linguistico dei Sardi, secondo un progetto che dovrà prevedere:
a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda del
lessico ivi usato anche in collaborazione con le Consulte locali di
cui all' articolo 8;
b) l' informatizzazione;
c) la pubblicazione dei risultati dalla ricerca, con particolare attenzione
alla elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda, nonchè
dell' atlante linguistico della Sardegna.
Art. 11.
Conferenze annuali
1. L' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport promuove conferenze annuali sulla
cultura e sulla lingua sarde, alle quali partecipano gli enti locali,
le Università , le istituzioni scolastiche, le Sovrintendenze
e gli operatori culturali e scolastici.
2. Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo tra la regione
e i soggetti operanti nel settore culturale, sia in fase di elaborazione
degli interventi regionali che in sede di attuazione e verifica, nonchè
a raccogliere osservazioni e proposte che formeranno oggetto di esame
e valutazione da parte dell'Osservatorio.
Art. 12.
Programmazione
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge
la Regione elabora, sentito l' Osservatorio, un piano triennale di
interventi.
2. Il piano triennale è approvato dalla Giunta regionale, su
proposta dell' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione
consiliare competente, entro il 30 giugno dell' anno che precede la
sua decorrenza.
3. Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente,
secondo le procedure ed il termine previsti al comma 2, per far fronte
a nuove,eventuali esigenze.
4. Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione nel territorio
regionale delle iniziative a favore della cultura e della lingua dei
Sardi; stimola l' elaborazione e l' attuazione di progetti e programmi
di sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente legge;
persegue l' armonizzazione degli interventi di politica culturale
previsti dalla vigente legislazione.
5. Il Piano individua le diverse aree d' intervento e articola in
progetti - obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto disposto
dall' articolo 3della presente legge.
Esso contiene:
a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e
i progetti - obiettivo in cui queste si articolano;
b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti
di verifica di ogni progetto - obiettivo;
c) l' entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione
per progetti - obiettivo e per anno di finanziamento;
d) i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi
programmati con le altre attività regionali in materia di iniziative
culturali, beni culturali, pubblica istruzione, spettacolo, editoria,
nonchè con altre iniziative promosse dai diversi Assessorati
regionali che abbiano attinenza con le finalità della presente
legge;
e) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività
per le quali si richiede il finanziamento regionale;
f) le modalità di erogazione dei contributi, dei finanziamenti
e degli incentivi previsti dai successivi articoli 13 e 14;
g) i criteri, le modalita e l' entità dei finanziamenti a favore
di organismi ed iniziative culturali che fruiscono di contributi dell'
Amministrazione regionale.
6. Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale e
degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta regionale, su proposta
dell' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport, previo parere della competente Commissione
consiliare, approva il piano di riparto dei finanziamenti riferiti
al triennio.
Art. 13.
Interventi finanziari
1. L' Amministrazione regionale concede a soggettioperanti nel settore
culturale, sulla base del Piano triennale di interventi, contributi
finanziari secondo le seguenti misure e modalità:
a) per le istituzioni scolastiche 100 per cento delle spese previste,
ammesse e documentate;
b) per gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per
cento delle spese previste, ammesse e documentate;
c) per gli enti locali singoli, gli enti pubblici emorali e l' Università
fino alla concorrenza dell' 80 per cento delle spese previste, ammesse
e documentate;
d) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle forme
di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60 per centodelle
spese previste, ammesse e documentate;
e) per i soggetti privati ivi compresi quelli con scopo di lucro,
l' Amministrazione regionale può concorrere al pagamento degli
interessi bancari per i mutui contratti per le spese di investimento
e di attività secondo le misure e le modalità stabilite
con il piano triennale di cui all' articolo 12.
2. Nell' ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali,
tenuto conto del tetto contributivo fissato alle lettere a), b), c),
d) ed e)del comma 1, il sostegno finanziario può essere ulteriormente
graduato all'interno delle singole categorie dei richiedenti, allo
scopo di promuovere la qualità e la massima diffusione territoriale
delle attività anche in considerazione delle eventuali risorse
integrative dei singoli soggetti.
3. Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte a
perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva,
le seguenti finalità:
a) la raccolta, l' ordinamento e l' analisi dei varia spetti della
realtà culturale della Sardegna;
b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare
e di tradizione orale della Sardegna;
c) la conservazione e l' acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti
la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti
naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e di
artigianato, raccolte di strumenti inerenti alle tradizioni di vita
e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficiare dei contributi
di cui al presente capoverso deve essere garantita la pubblica fruibilità
delle raccolte;
d) l' organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia
e per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica e la ricerca
scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati all' approfondimento
dei valori culturali del popolo sardo;
e) l' organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione
della conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in tutte
le sue espressioni materiali e spirituali;
f) la pubblicazione di testi audiovisivi in lingua sarda, o comunque
relativi alla cultura dell'Isola, preordinati alla integrazione dei
programmi ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura
e di consultazione utili a fini didattici;
g) l' attuazione di progetti di interventi socio - educativi coerenti
con le finalità della presente legge, concernenti situazioni
particolari di deprivazione sociale e culturale;
h) l' attuazione di esperienze educative scolastiche ed extra-scolastiche
coerenti con le finalità della presente legge, inerenti al
rapporto scuola-territorio;
i) l' ideazione e l' attuazione di progetti di ricerca e di sperimentazione
nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati
al raccordo e al dialogo tra cultura sarda e altreculture;
l) la raccolta, la catalogazione e l' archiviazione della documentazione
storica relativa alla Sardegna;
m) la ricerca, il recupero, la trascrizione e la divulgazione di materiali
documentali giacenti in archivi esteri, che abbiano riferimento alla
storia sarda, con priorità nei finanziamenti per le attività
che più estesamente interessino diverse zone storico - geografiche
della Sardegna.
4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente concessi
da altri soggetti per la medesima iniziativa non può superare
il limite massimo di finanziamento fissato, per le diverse categorie
di intervento, al comma 1.
5. I contributi sono concessi su domanda da presentarsi all' Assessorato
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano
triennale o degli eventuali aggiornamenti annuali. Alla domanda devono
essere allegati:
a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli organi
sociali nel caso di enti o soggetti collettivi;
b) indicazione dei beni strumentali e dell' eventuale personale disponibile
e di quello occupato in base al rapporto di lavoro dipendente;
c) certificato di vigenza, per le società;
d) relazione illustrativa dei programmi di attività;
e) piano economico e bilancio di previsione.
6. A partire dal secondo anno di attività , la liquidazione
dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di
regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all' annualità
precedente.
7. Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento
alla lingua e alla cultura sarde si applicano anche alle attività
concernenti la lingua e la cultura catalana di Alghero, il tabarchino
delle isole di Sulcis, il dialetto sassarese e quello gallurese.
Art. 14.
Progetti culturali attraverso i mezzidi comunicazione di massa
1. La Regione, nell' ambito di apposita legge di settore, contribuisce
finanziariamente, anche attraverso convenzioni e partecipazioni societarie,
alla produzione e alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi,
nonchè a pubblicazioni su testate giornalistiche in lingua
sarda.
2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione operativa
di specifici progetti culturali presentati da soggetti pubblici o
privati, purchè rispondenti agli obiettivi indicati dal Piano
triennale di cui all'articolo 12.
3. La legge di settore di cui al comma 1, da emanarsi entro un anno
dall' entrata in vigore delle presenti norme, dovrà disciplinare,
oltre al merito delle attività , la misura e le modalità
delle relative sovvenzioni.
4. Sino all' entrata in vigore della legge di cui al comma 1, l' Amministrazione
regionale, con deliberazione della Giunta, su proposta dell' Assessore
vregionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport, sentito l' Osservatorio e previo parere della
competente Commissione consiliare, potrà finanziare progetti
concernenti programmi e pubblicazioni indicati al comma 1 che rientrino
nelle finalità della presente legge.
Art. 15.
Borse di studio
1. In relazione alle finalità previste dall' articolo1, l'
Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,
bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente legge.
2. Le aree di ricerca oggetto delle borse di studio sono proposte
dall' Osservatorio.
Art. 16.
Convenzioni con strutture esterne
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità
della presente legge, a stipulare con istituzioni universitarie, con
soggetti pubblici e privati e con esperti di comprovata competenza
ed esperienza in materia di attività culturali, convenzioni
aventi ad oggetto forme di collaborazione ed i consulenza tecnico-scientifica.
2. In sede di aggiornamento e verifica annuale del Piano triennale
di cui all' articolo 12, dovrà darsi atto, con apposito allegato,
delle convenzioni stipulate nell' anno precedente e di quelle previste
per gli anni successivi.
TITULO IV
INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI
NELL' AMBITO DELL' AUTONOMIA DIDATTICA DELLE SCUOLE
Art. 17.
Interventi finanziari per l' attivazionedi progetti formativi
1. L' Amministrazione regionale interviene con risorse proprie per
sostenere la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento
del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine e grado,
integrando i corrispondenti interventi dello Stato, a favore delle
scuole che, nell' esercizio dell' autonomia didattica di cui all'
articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'
articolo 21, commi 9 e 10, della legge 15 marzo 1997, n.59, svolgano
attività volte a perseguire le finalità previste dall'
articolo 1 della presente legge.
2. In modo specifico vengono finanziate le iniziative che abbiano
lo scopo di favorire la maturazione culturale, l' esercizio del diritto
allo studio, l' integrazione degli alunni nella comunità scolastica,
di arricchire il livello delle competenze linguistiche e della formazione
culturale dei cittadini, nel quadro degli indirizzi generali fissati
ai sensi dell' articolo 18 ed in relazione ad obiettivi connessi alle
esigenze locali e negli ambiti di flessibilità curriculare,
attraverso progetti formativi finalizzati alla conoscenza della cultura
e della lingua della Sardegna nelle seguenti aree disciplinari:
a) lingua e letteratura sarde;
b) storia della Sardegna;
c) storia dell' arte della Sardegna;
d) tradizioni popolari della Sardegna;
e) geografia ed ecologia della Sardegna;
f) diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie locali
e all' ordinamento della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 18.
Indirizzi generali per l' attivazionedi progetti formativi
1. L' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport, entro un anno dalla entrata in vigore
della presente legge, per il perseguimento dei fini di cuiall' articolo
17, predispone, su proposta elaborata dall' Osservatorio, indirizzi
generali per le attività tese a valorizzare lo studio e la
diffusione della cultura e della lingua della Sardegna nelle scuole
di ogni ordine e grado.
2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione
della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare
competente.
3. Gli indirizzi generali ed i conseguenti progetti formativi sono
finalizzati ad attivare le fasi di sperimentazione previste dall'
articolo 20 e possono essere progressivamente ridefiniti sulla base
dei risultati della sperimentazione stessa.
Art. 19.
Finanziamento dei corsi universitari
1. L' Amministrazione regionale ha facoltà di finanziare, presso
le Università della Sardegna, cattedre universitarie e corsi
integrativi, destinati alla formazione del personale docente, da realizzare
mediante contratti di diritto privato, volti all' approfondimento
scientifico delle conoscenze relative alla Sardegna prioritariamente
nelle aree di cui al comma 2 dell' articolo 17. Tali cattedre e corsi
saranno finanziati secondo le modalità di cui alla legge regionale
8 luglio 1996, n. 28.
Art. 20.
Sussidi all' attività di sperimentazione
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare
le spese sostenute nelle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso
i progetti formativi di cui all' articolo 17, attuino fasi di sperimentazione
fondate sui seguenti principi:
a) studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella regione,
a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
b) studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio ambientale,
tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Sardegna, anche
mediante l' impiego della lingua sarda come strumento veicolare;
c) formulazione di programmi educativi bilingui.
2. In funzione degli obiettivi previsti al comma1, l' Amministrazione
regionale è altresì autorizzata ad erogare finanziamenti
diretti alla produzione e alla pubblicazione di testi scolastici o
altri strumenti finalizzati all'insegnamento della cultura e della
lingua sarda, nonchè all' acquisto di materiale didattico di
uso individuale e collettivo.
Art. 21.
Verifica della sperimentazione
1. A conclusione delle fasi di sperimentazione di cui all' articolo
20, le relazioni sugli esiti delle stesse saranno inviate, da ciascuna
scuola ove hanno avuto luogo, anche all' Osservatorio, che formulerà
una elaborazione di sintesi delle varie esperienze maturate, in riferimento
alle finalità della presente legge.
2. I risultati delle citate attività di sperimentazione vengono
catalogati e conservati presso l' Assessorato regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Gli
elaborati di sintesi, corredati dei materiali più significativi
prodotti nelle attività di sperimentazione, vengono resi noti,
a cura dello stesso Assessorato, alle scuole di ogni ordine e grado,
che peraltro possono accedere all' intera documentazione prodotta,
al fine di svolgere ulteriori, analoghe, attività.
Art. 22.
Centri di servizi culturali
1. L' Amministrazione regionale, nel perseguimento della finalità
della presente legge ed in particolare per favorire l' attività
di educazione degli adulti finalizzata alla promozione e allo sviluppo
delle conoscenze, con particolare riferimento alla lingua, alla cultura
e alla storia della Sardegna, si avvale prioritariamente delle strutture
e del personale dei Centri di servizi culturali di cui alla legge
regionale 15 giugno 1978, n. 37, integratadall' articolo 58 della
legge regionale 22 gennaio1990, n. 1.
TITOLO V
USO DELLA LINGUA SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23.
Collegi e rapporti con le Amministrazioni
1. Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale
e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della
Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento
degli enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna
dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee
e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contemplino
nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere liberamente
usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Le relative
amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di
tali interventi.
2. Ove previsto nei citati regolamenti e statuti, degli interventi
così svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione.
Sulla base dei citati ordinamenti, nella successiva fase deliberativa
e nei conseguenti documenti, potrà essere usata la lingua sarda
purchè accompagnata, a cura del presidente del collegio, dal
corrispondente testo in lingua italiana.
3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini
dirette all' Amministrazione regionale e a quelle locali è
possibile usare la lingua sarda.
4. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge tali
ammistrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle suindicate
finalità le relative strutture, utilizzando, a tal fine, i
corsi di aggiornamento e qualificazione del personale regionale e
locale che l' Amministrazione regionale predisporrà entro tre
mesi dalla stessa data.
5. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 4 fanno carico sugli
stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 02093, relativamente al
personale dell'Amministrazione regionale, e 11061, relativamente al
personale degli enti locali, del bilancio della Regione dell' anno
1998 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Art. 24.
Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda
1. L' Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi agli
enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua sarda e il ripristino
degli stessi, anche mediante l' installazione di cartelli stradali
che contengano i nomi originari delle località ,delle vie,
degli edifici e di tutto quanto è significativo nella memoria
storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno
ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.
Art. 25.
Interventi a favore della cultura sarda fuori dalla Sardegna e all'
estero
1. Ai fini della tutela e della valorizzazione dell' identità
culturale del popolo sardo, anche all' estero, l'Amministrazione regionale
provvede all' attivazione degli strumenti previsti dalla presente
legge anche con riferimento ai sardi residenti fuori dal territorio
regionale e alle loro organizzazioni rappresentative.
2. In particolare, nel programma di cui all' articolo12, dovranno
trovare specifica previsione i seguenti interventi:
a) attività informativa e divulgativa sulle iniziative di rilevante
interesse culturale riguardante la Sardegna;
b) organizzazione, a cura dell' Amministrazione regionale, di iniziative
socio - culturali nelle aree in cui si registra una forte presenza
diemigrati sardi;
c) istituzione di borse di studio a favore di figli degli emigrati,
da usufruire nelle Università sarde o presso altre istituzioni
scolastiche della Sardegna.
3. Possono essere parimenti conferite, previe le necessarie intese
con il Ministro degli affari esteri, borse di studio a giovani stranieri
appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi, favorendo
al riguardo condizioni di reciprocità.
Art. 26.
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge sono valutate
in lire 6.430.000.000 annue.
Art. 27.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1998.
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