LEGGE REGIONALE n. 26, del 15 ottobre 1997
Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna.

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale promulgala seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA'
Art. 1.
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna assume l' identità culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna, l' edificazione di un' Europa fondata sulla diversità nelle culture regionali.
2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità , dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Sardegna, in conformità ai principi ispiratori dello Statuto speciale.
Art. 2.
Oggetto
1. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda - riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana - la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l' espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità , nei suoi aspetti materiali e spirituali.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua azione politica e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono alla base degli atti internazionali in materia,e in particolare nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre 1992, e nella Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1 febbraio 1995.
3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come caratterie strumenti necessari per l' esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali - quali musei, biblioteche, antichità e belle arti - di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonchè di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione dell' autonomia della Sardegna.
4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese.
Art. 3.
Compiti della Regione
1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi enunciati agli articoli 1 e 2, la Regione Autonoma della Sardegna predispone e realizza, anche in raccordo conle istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e garantisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l' esplicazione dei rispettivi linguaggi di origine.
2. In particolare, la Regione:
a) garantisce - regolandone le istanze, le finalità e i programmi - la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, della scuola, degli organismi culturali pubblici e privati, alla programmazione culturale regionale;
b) predispone e coordina programmi di intervento annuali e pluriennali relativi ad attività e iniziative culturali;
c) garantisce la tutela e la fruizione - in particolare attraverso la catalogazione e la conservazione- del patrimonio culturale regionale;
d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento delle finalità della presente legge ed assicura, alla rete da essi formata, efficienza, economicità e tempestività;
e) programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse innovazioni tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti previsti dalla vigente legislazione regionale.
TITOLO II
STRUMENTI OPERATIVI
Art. 4.
Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale.
1. La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle norme fondamentali di riforma della pubblica amministrazione, sancite dalla legislazione statale, fatti salvi i principi statutari, emana apposite leggi di settore dirette a costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale regionale.
2. Tali leggi di settore dovranno, in particolare, prevedere e disciplinare i seguenti sistemi ed organismi, anche in ordine alle modalità di selezione del personale agli stessi preposto:

a) il sistema bibliotecario e documentario della Sardegna , costituito:
1) dall' insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione, pubblici e privati che, oltre ai compiti ad essi connaturati, garantiscano la raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione, valorizzazione e fruizione, anche con l' ausilio delle nuove tecnologie;
2) dalla raccolta, catalogazione e archiviazione, in fotografia, diapositive o microfilm, della documentazione storica relativa alla Sardegna, custodita negli archivi sardi, delle altre regioni italiane e dei Paesi esteri, in particolare dell' area mediterranea;
3) dalla raccolta catalogazione e conservazione della documentazione audiovisiva e diquanto prodotto con linguaggi mass - mediali sulla Sardegna;
4) dalla libreria della Regione Autonoma dellaSardegna, che cura la diffusione, tramitevendita, delle iniziative editoriali promosse dall'Amministrazione regionale, concernenti l' attività legislativa ed amministrativa della Regione ed i relativi atti di programmazione, nonchè le problematiche di generale interesse per la Sardegna, comprese quelle formanti oggetto della presente legge;

b) il sistema museale e monumentale della Sardegna , che:
1) cura la valorizzazione, la crescita e la fruizione, diffuse e coordinate, dei musei e delle pinacoteche, nonchè dei beni storici, archeologici, antropologici, artistici architettonici, paesaggistici ed ambientali, meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove raccolte espositive;
2) promuove studi e ricerche sui centri storici della Sardegna, per la loro valorizzazione e tutela;
c) il sistema delle tradizioni popolari della Sardegna, che si avvale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE), cui vengono affidate specifiche funzioni.
Art. 5.
Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito presso l' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l' Osservatorio regionale per la cultura e le lingua sarda, di seguito denominato Osservatorio.
2. L' Osservatorio è organo consultivo dell' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
3. Esprime inoltre il parere sul Piano di interventi previsto dall' articolo 12, comma 1, nonchè , annualmente, proprie valutazioni sull' attività svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.
4. L' osservatorio è presieduto dall' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed è composto da:
a) cinque studiosi delle discipline indicate all' articolo17, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
b) un rappresentante per ciascuna delle Università della Sardegna, designati dai rispetttivi Senati accademici;
c) il Capo Ufficio fra quelli che, preposti agli organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali aventi sede in Sardegna (Soprintendenti archeologici, Soprintendenti per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, Soprintendente archivistico) presiede la Conferenza dei Capi Ufficio ai sensi dell' articolo 32del DPR 3 dicembre 1975, n. 805;
d) il Soprintendente scolastico per la Sardegna;
e) uno studioso delle discipline indicate all' articolo17, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletto da ciascun Consiglio provinciale;
f) un rappresentante della Pontificia facoltà teologica della Sardegna, designato dal collegio dei docenti;
g) il Presidente dell' Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo(IRRSAE);
h) il Coordinatore generale dell' Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE).
5. Le funzioni di segretario dell' Osservatorio sono svolte da un funzionario dell' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di qualifica non inferiore alla ottava.
Art. 6.
Nomina e durata dell' Osservatorio
1. L' Osservatorio è nominato con decreto dell' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa delibera della Giunta regionale.
2. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento nazionale ed europeo è incompatibile con quella di membro dell' Osservatorio.
3. I membri dell' Osservatorio possono essere riconfermati una sola volta, a meno che non siano nominati in relazione alla carica ricoperta. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità , l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. I sostituti durano in carica sino alla scadenza dell' Osservatorio.
4. I membri elettivi dell' Osservatorio decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.
5. Qualora i rappresentanti di cui alle lett. b)ed f) dell' articolo 5 non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, l' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport procede comunque alla nomina dell' Osservatorio e ne stabilisce l' insediamento.
6. Ai membri dell' Osservatorio, per la partecipazionealle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall' articolo 1, comma 2, lett. a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
7. In sede di prima applicazione della presente legge, l' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede alla nomina dell' Osservatorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 7.
Coordinamento con organi statali
1. L' Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport garantisce costantemente la coerenza tra le attività dell' Amministrazione regionale e quelle svolte in Sardegna dalle Amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza, anche attraverso la promozione di apposite conferenze miste.
Art. 8.
Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi
1. I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone competenti in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua sarda, anche nelle sue varianti locali, nonchè di formulare osservazioni e proposte all' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e presentare appositi programmi di attività.
2. L' Amministrazione regionale dovrà prevedere, tramite l'Osservatorio, i criteri per la collaborazione con le consulte locali.
TITOLO III
AZIONI E INTERVENTI
Art. 9.
Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna
1. L' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede ad istituire il Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna, che raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico - culturale della regione, organizzato secondo modalità che ne favoriscano la consultazione e l' utilizzazione decentrata.
2. A tal fine il predetto Assessorato propone, avvalendosi dell' Osservatorio - entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge - un progetto per la raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli archivi, presenti nei sistemi enegli organismi di cui all' articolo 4 e negli istituti, enti o soggetti comunque autonomamente operanti nei diversi ambiti di riferimento della presente legge.
Art. 10.
Censimento del repertorio linguistico dei Sardi.
1. L' Amministrazione regionale realizza il censimento del repertorio linguistico dei Sardi, secondo un progetto che dovrà prevedere:
a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda del lessico ivi usato anche in collaborazione con le Consulte locali di cui all' articolo 8;
b) l' informatizzazione;
c) la pubblicazione dei risultati dalla ricerca, con particolare attenzione alla elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda, nonchè dell' atlante linguistico della Sardegna.
Art. 11.
Conferenze annuali
1. L' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove conferenze annuali sulla cultura e sulla lingua sarde, alle quali partecipano gli enti locali, le Università , le istituzioni scolastiche, le Sovrintendenze e gli operatori culturali e scolastici.
2. Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo tra la regione e i soggetti operanti nel settore culturale, sia in fase di elaborazione degli interventi regionali che in sede di attuazione e verifica, nonchè a raccogliere osservazioni e proposte che formeranno oggetto di esame e valutazione da parte dell'Osservatorio.
Art. 12.
Programmazione
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione elabora, sentito l' Osservatorio, un piano triennale di interventi.
2. Il piano triennale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno dell' anno che precede la sua decorrenza.
3. Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente, secondo le procedure ed il termine previsti al comma 2, per far fronte a nuove,eventuali esigenze.
4. Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura e della lingua dei Sardi; stimola l' elaborazione e l' attuazione di progetti e programmi di sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente legge; persegue l' armonizzazione degli interventi di politica culturale previsti dalla vigente legislazione.
5. Il Piano individua le diverse aree d' intervento e articola in progetti - obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto disposto dall' articolo 3della presente legge.
Esso contiene:
a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e i progetti - obiettivo in cui queste si articolano;
b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica di ogni progetto - obiettivo;
c) l' entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per progetti - obiettivo e per anno di finanziamento;
d) i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi programmati con le altre attività regionali in materia di iniziative culturali, beni culturali, pubblica istruzione, spettacolo, editoria, nonchè con altre iniziative promosse dai diversi Assessorati regionali che abbiano attinenza con le finalità della presente legge;
e) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività per le quali si richiede il finanziamento regionale;
f) le modalità di erogazione dei contributi, dei finanziamenti e degli incentivi previsti dai successivi articoli 13 e 14;
g) i criteri, le modalita e l' entità dei finanziamenti a favore di organismi ed iniziative culturali che fruiscono di contributi dell' Amministrazione regionale.
6. Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il piano di riparto dei finanziamenti riferiti al triennio.
Art. 13.
Interventi finanziari
1. L' Amministrazione regionale concede a soggettioperanti nel settore culturale, sulla base del Piano triennale di interventi, contributi finanziari secondo le seguenti misure e modalità:
a) per le istituzioni scolastiche 100 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
b) per gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
c) per gli enti locali singoli, gli enti pubblici emorali e l' Università fino alla concorrenza dell' 80 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
d) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle forme di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60 per centodelle spese previste, ammesse e documentate;
e) per i soggetti privati ivi compresi quelli con scopo di lucro, l' Amministrazione regionale può concorrere al pagamento degli interessi bancari per i mutui contratti per le spese di investimento e di attività secondo le misure e le modalità stabilite con il piano triennale di cui all' articolo 12.
2. Nell' ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali, tenuto conto del tetto contributivo fissato alle lettere a), b), c), d) ed e)del comma 1, il sostegno finanziario può essere ulteriormente graduato all'interno delle singole categorie dei richiedenti, allo scopo di promuovere la qualità e la massima diffusione territoriale delle attività anche in considerazione delle eventuali risorse integrative dei singoli soggetti.
3. Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le seguenti finalità:
a) la raccolta, l' ordinamento e l' analisi dei varia spetti della realtà culturale della Sardegna;
b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare e di tradizione orale della Sardegna;
c) la conservazione e l' acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e di artigianato, raccolte di strumenti inerenti alle tradizioni di vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficiare dei contributi di cui al presente capoverso deve essere garantita la pubblica fruibilità delle raccolte;
d) l' organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica e la ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati all' approfondimento dei valori culturali del popolo sardo;
e) l' organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione della conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in tutte le sue espressioni materiali e spirituali;
f) la pubblicazione di testi audiovisivi in lingua sarda, o comunque relativi alla cultura dell'Isola, preordinati alla integrazione dei programmi ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura e di consultazione utili a fini didattici;
g) l' attuazione di progetti di interventi socio - educativi coerenti con le finalità della presente legge, concernenti situazioni particolari di deprivazione sociale e culturale;
h) l' attuazione di esperienze educative scolastiche ed extra-scolastiche coerenti con le finalità della presente legge, inerenti al rapporto scuola-territorio;
i) l' ideazione e l' attuazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al raccordo e al dialogo tra cultura sarda e altreculture;
l) la raccolta, la catalogazione e l' archiviazione della documentazione storica relativa alla Sardegna;
m) la ricerca, il recupero, la trascrizione e la divulgazione di materiali documentali giacenti in archivi esteri, che abbiano riferimento alla storia sarda, con priorità nei finanziamenti per le attività che più estesamente interessino diverse zone storico - geografiche della Sardegna.
4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa non può superare il limite massimo di finanziamento fissato, per le diverse categorie di intervento, al comma 1.
5. I contributi sono concessi su domanda da presentarsi all' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano triennale o degli eventuali aggiornamenti annuali. Alla domanda devono essere allegati:
a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli organi sociali nel caso di enti o soggetti collettivi;
b) indicazione dei beni strumentali e dell' eventuale personale disponibile e di quello occupato in base al rapporto di lavoro dipendente;
c) certificato di vigenza, per le società;
d) relazione illustrativa dei programmi di attività;
e) piano economico e bilancio di previsione.
6. A partire dal secondo anno di attività , la liquidazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all' annualità precedente.
7. Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento alla lingua e alla cultura sarde si applicano anche alle attività concernenti la lingua e la cultura catalana di Alghero, il tabarchino delle isole di Sulcis, il dialetto sassarese e quello gallurese.
Art. 14.
Progetti culturali attraverso i mezzidi comunicazione di massa
1. La Regione, nell' ambito di apposita legge di settore, contribuisce finanziariamente, anche attraverso convenzioni e partecipazioni societarie, alla produzione e alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonchè a pubblicazioni su testate giornalistiche in lingua sarda.
2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione operativa di specifici progetti culturali presentati da soggetti pubblici o privati, purchè rispondenti agli obiettivi indicati dal Piano triennale di cui all'articolo 12.
3. La legge di settore di cui al comma 1, da emanarsi entro un anno dall' entrata in vigore delle presenti norme, dovrà disciplinare, oltre al merito delle attività , la misura e le modalità delle relative sovvenzioni.
4. Sino all' entrata in vigore della legge di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta, su proposta dell' Assessore vregionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito l' Osservatorio e previo parere della competente Commissione consiliare, potrà finanziare progetti concernenti programmi e pubblicazioni indicati al comma 1 che rientrino nelle finalità della presente legge.
Art. 15.
Borse di studio
1. In relazione alle finalità previste dall' articolo1, l' Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente legge.
2. Le aree di ricerca oggetto delle borse di studio sono proposte dall' Osservatorio.
Art. 16.
Convenzioni con strutture esterne
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità della presente legge, a stipulare con istituzioni universitarie, con soggetti pubblici e privati e con esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di attività culturali, convenzioni aventi ad oggetto forme di collaborazione ed i consulenza tecnico-scientifica.
2. In sede di aggiornamento e verifica annuale del Piano triennale di cui all' articolo 12, dovrà darsi atto, con apposito allegato, delle convenzioni stipulate nell' anno precedente e di quelle previste per gli anni successivi.
TITULO IV
INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI
NELL' AMBITO DELL' AUTONOMIA DIDATTICA DELLE SCUOLE
Art. 17.
Interventi finanziari per l' attivazionedi progetti formativi
1. L' Amministrazione regionale interviene con risorse proprie per sostenere la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine e grado, integrando i corrispondenti interventi dello Stato, a favore delle scuole che, nell' esercizio dell' autonomia didattica di cui all' articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell' articolo 21, commi 9 e 10, della legge 15 marzo 1997, n.59, svolgano attività volte a perseguire le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge.
2. In modo specifico vengono finanziate le iniziative che abbiano lo scopo di favorire la maturazione culturale, l' esercizio del diritto allo studio, l' integrazione degli alunni nella comunità scolastica, di arricchire il livello delle competenze linguistiche e della formazione culturale dei cittadini, nel quadro degli indirizzi generali fissati ai sensi dell' articolo 18 ed in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali e negli ambiti di flessibilità curriculare, attraverso progetti formativi finalizzati alla conoscenza della cultura e della lingua della Sardegna nelle seguenti aree disciplinari:
a) lingua e letteratura sarde;
b) storia della Sardegna;
c) storia dell' arte della Sardegna;
d) tradizioni popolari della Sardegna;
e) geografia ed ecologia della Sardegna;
f) diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie locali e all' ordinamento della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 18.
Indirizzi generali per l' attivazionedi progetti formativi
1. L' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, per il perseguimento dei fini di cuiall' articolo 17, predispone, su proposta elaborata dall' Osservatorio, indirizzi generali per le attività tese a valorizzare lo studio e la diffusione della cultura e della lingua della Sardegna nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
3. Gli indirizzi generali ed i conseguenti progetti formativi sono finalizzati ad attivare le fasi di sperimentazione previste dall' articolo 20 e possono essere progressivamente ridefiniti sulla base dei risultati della sperimentazione stessa.
Art. 19.
Finanziamento dei corsi universitari
1. L' Amministrazione regionale ha facoltà di finanziare, presso le Università della Sardegna, cattedre universitarie e corsi integrativi, destinati alla formazione del personale docente, da realizzare mediante contratti di diritto privato, volti all' approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla Sardegna prioritariamente nelle aree di cui al comma 2 dell' articolo 17. Tali cattedre e corsi saranno finanziati secondo le modalità di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 28.
Art. 20.
Sussidi all' attività di sperimentazione
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese sostenute nelle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso i progetti formativi di cui all' articolo 17, attuino fasi di sperimentazione fondate sui seguenti principi:
a) studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
b) studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Sardegna, anche mediante l' impiego della lingua sarda come strumento veicolare;
c) formulazione di programmi educativi bilingui.
2. In funzione degli obiettivi previsti al comma1, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare finanziamenti diretti alla produzione e alla pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati all'insegnamento della cultura e della lingua sarda, nonchè all' acquisto di materiale didattico di uso individuale e collettivo.
Art. 21.
Verifica della sperimentazione
1. A conclusione delle fasi di sperimentazione di cui all' articolo 20, le relazioni sugli esiti delle stesse saranno inviate, da ciascuna scuola ove hanno avuto luogo, anche all' Osservatorio, che formulerà una elaborazione di sintesi delle varie esperienze maturate, in riferimento alle finalità della presente legge.
2. I risultati delle citate attività di sperimentazione vengono catalogati e conservati presso l' Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Gli elaborati di sintesi, corredati dei materiali più significativi prodotti nelle attività di sperimentazione, vengono resi noti, a cura dello stesso Assessorato, alle scuole di ogni ordine e grado, che peraltro possono accedere all' intera documentazione prodotta, al fine di svolgere ulteriori, analoghe, attività.
Art. 22.
Centri di servizi culturali
1. L' Amministrazione regionale, nel perseguimento della finalità della presente legge ed in particolare per favorire l' attività di educazione degli adulti finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze, con particolare riferimento alla lingua, alla cultura e alla storia della Sardegna, si avvale prioritariamente delle strutture e del personale dei Centri di servizi culturali di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, integratadall' articolo 58 della legge regionale 22 gennaio1990, n. 1.
TITOLO V
USO DELLA LINGUA SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23.
Collegi e rapporti con le Amministrazioni
1. Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi.
2. Ove previsto nei citati regolamenti e statuti, degli interventi così svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione. Sulla base dei citati ordinamenti, nella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà essere usata la lingua sarda purchè accompagnata, a cura del presidente del collegio, dal corrispondente testo in lingua italiana.
3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini dirette all' Amministrazione regionale e a quelle locali è possibile usare la lingua sarda.
4. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge tali ammistrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle suindicate finalità le relative strutture, utilizzando, a tal fine, i corsi di aggiornamento e qualificazione del personale regionale e locale che l' Amministrazione regionale predisporrà entro tre mesi dalla stessa data.
5. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 4 fanno carico sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 02093, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale, e 11061, relativamente al personale degli enti locali, del bilancio della Regione dell' anno 1998 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Art. 24.
Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda
1. L' Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi agli enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua sarda e il ripristino degli stessi, anche mediante l' installazione di cartelli stradali che contengano i nomi originari delle località ,delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo nella memoria storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.
Art. 25.
Interventi a favore della cultura sarda fuori dalla Sardegna e all' estero
1. Ai fini della tutela e della valorizzazione dell' identità culturale del popolo sardo, anche all' estero, l'Amministrazione regionale provvede all' attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge anche con riferimento ai sardi residenti fuori dal territorio regionale e alle loro organizzazioni rappresentative.
2. In particolare, nel programma di cui all' articolo12, dovranno trovare specifica previsione i seguenti interventi:
a) attività informativa e divulgativa sulle iniziative di rilevante interesse culturale riguardante la Sardegna;
b) organizzazione, a cura dell' Amministrazione regionale, di iniziative socio - culturali nelle aree in cui si registra una forte presenza diemigrati sardi;
c) istituzione di borse di studio a favore di figli degli emigrati, da usufruire nelle Università sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna.
3. Possono essere parimenti conferite, previe le necessarie intese con il Ministro degli affari esteri, borse di studio a giovani stranieri appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi, favorendo al riguardo condizioni di reciprocità.
Art. 26.
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge sono valutate in lire 6.430.000.000 annue.
Art. 27.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1998.

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