Testo
del Decreto Legislativo n° 626 del 19/09/94 (Gazzetta Ufficiale n°
265 del 12/11/94 - Supplemento ordinario n° 141) con le modifiche
ed integrazioni apportate dal Decreto Legislativo n° 242 del 19/03/96
(Gazzetta Ufficiale n° 104 del 06/05/96 - Supplemento ordinario n°
75)
Le disposizioni transitorie e finali relative al Decreto Legislativo n°
242/96 sono riportate di seguito al testo del Decreto Legislativo n°
626/94.
Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994
Sommario
Premessa
TITOLO I
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Definizioni.
Art. 3. - Misure generali di tutela.
Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
Art. 5. - Obblighi dei lavoratori.
Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori.
Art. 7. - Contratto di appalto o contratto d'opera.
Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art. 8. - Servizio di prevenzione e protezione.
Art. 9. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Art. 10. - Svolgimento diretto d parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 11. - Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi.
Capo III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Art. 12. - Disposizioni generali.
Art. 13. - Prevenzione incendi.
Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
Art. 15. - Pronto soccorso.
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria.
Art. 17. - Il medico competente.
Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza.
Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Art. 20. - Organismi paritetici.
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 21. - Informazione dei lavoratori.
Art. 22. - Formazione dei lavoratori.
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 23. - V i g i l a n z a.
Art. 24.- Informazione, consulenza, assistenza.
Art. 25. - Coordinamento.
Art. 26. - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro.
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento.
Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico.
Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Art. 29. - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
TITOLO II LUOGHI DI LAVORO.
Art. 30. - D e f i n i z i o n i.
Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute.
Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 33. - Adeguamenti di norme.
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34. - D e f i n i z i o n i.
Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
Art. 37. - Informazione.
Art. 38. - Formazione ed addestramento.
Art. 39. - Obblighi dei lavoratori.
TITOLO IV USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art. 40. - D e f i n i z i o n i.
Art. 41. - Obbligo di uso.
Art. 42. - Requisiti dei DPI.
Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 44. - Obblighi dei lavoratori.
Art. 45. - Criteri per l'individuazione e l'uso.
Art. 46. - Norma transitoria.
TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art. 47. - Campo di applicazione.
Art. 48. - Obblighi dei datori di lavoro.
Art. 49. - Informazione e formazione.
TITOLO VI USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art. 50. - Campo di applicazione.
Art. 51. - D e f i n i z i o n i.
Art. 52. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 53. - Organizzazione del lavoro.
Art. 54. - Svolgimento quotidiano del lavoro.
Art. 55. - Sorveglianza sanitaria.
Art. 56. - Informazione e formazione.
Art. 57. - Consultazione e partecipazione.
Art. 58. - Adeguamento alle norme.
Art. 59. - Caratteristiche tecniche.
TITOLO VII PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo di applicazione.
Art. 61. - D e f i n i z i o n i.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62. - Sostituzione e riduzione.
Art. 63. - Valutazione del rischio.
Art. 64. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
Art. 65. - Misure igieniche.
Art. 66. - Informazione e formazione.
Art. 67. - Esposizione non prevedibile.
Art. 68. - Operazioni lavorative particolari.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
Art. 71. - Registrazione dei tumori.
Art. 72. - Adeguamenti normativi.
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73. - Campo di applicazione.
Art. 74. - D e f i n i z i o n i.
Art. 75. - Classificazione degli agenti biologici.
Art. 76. - Comunicazione.
Art. 77. - Autorizzazione.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78. - Valutazione del rischio.
Art. 79. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
Art. 80. - Misure igieniche.
Art. 81. - Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
Art. 83. - Misure specifiche per i processi industriali.
Art. 84. - Misure di emergenza.
Art. 85. - Informazioni e formazione.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 86. - Prevenzione e controllo.
Art. 87. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
Art. 88. - Registro dei casi di malattia e di decesso.
TITOLO IX - S A N Z I O N I.
Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai preposti.
Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e
dagli installatori.
Art. 92. - Contravvenzioni commesse dal medico competente.
Art. 93. - Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
Art. 94. - Violazioni amministrative.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 95. - Norma transitoria.
Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi
Art. 97. - Obblighi d'informazione.
Art. 98. - Norma finale.
ALLEGATI
ALLEGATO I - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi (art. 10).
ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.
ALLEGATO III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego
di attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di
protezione individuale.
ALLEGATO V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività
e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario
mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO VI - Elementi di riferimento.
ALLEGATO VII - Prescrizioni minime
ALLEGATO VIII - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti.
ALLEGATO IX - Elenco esemplificativo di attività lavorative che
possono comportare la presenza di agenti biologici.
ALLEGATO X - Segnale di rischio biologico.
ALLEGATO XI - Elenco degli agenti biologici classificati.
ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di
contenimento.
ALLEGATO XIII - Specifiche per processi industriali.
Decreto Legislativo del Governo n° 242 del 19/03/1996 - Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo n° 626 del 19 settembre 1994
Fine documento
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo
43, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della
delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142
del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle direttive
particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbraio
1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'attuazione
delle d adottata nella riunione del 7 luglio;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. - Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i
settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, nonchè nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie,
di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti
di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, (...) individuate con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.
877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente
previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4 bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,
i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività,
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4 ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il
datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'articolo
4, commi 1, 2, 4 lettera a) e 11 primo periodo.
Art. 2. - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono
per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di
un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino
la loro attività per conto delle società e degli enti stessi,
e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria
e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare
le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi
degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi
di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine,
apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici
e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati
ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente
decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell' impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero
dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i),
in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia, ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata
dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone,
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito
denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste
in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire
i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro
e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
Art. 3. - Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza
dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi n relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione
al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente
di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che
non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi
di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di prono soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità
alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza
e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante
il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori.
Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro (...) in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per
la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di
cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno
o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie (...) per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, ed in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza
del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità
e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi
connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso
di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio
di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per
la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere
alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'articolo
19 comma 1 lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni
sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel
registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché
la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente,
di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul
luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli
già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo
19, comma 1, lettere b), c) e d) ;
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato.
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle
dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero
delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora
il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi
in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2
sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto
a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale,
e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione
del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi
entro il 31/3/1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi
e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate
per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni
non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche,
agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive e altre attività
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno
o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali
è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un
numero di addetti superiore a quello indicato nell'Allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno
della visita di cui all'articolo 17, lettera h), degli ambienti di lavoro
da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà
di visite ulteriori, allorchè si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato
I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonchè delle aziende
che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare
per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento
degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata
al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che
occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio,
individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato,
delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto
di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza
dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti
dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati,
con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o
al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5. - Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro,
su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente
alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,
le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze
o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono
di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria
o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente
o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli
installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano
i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute
al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione
in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di
certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli
stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri
documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici
devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché
alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli
altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Art. 7. - Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici
o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici
o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto
o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure
di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.
Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art. 8. - Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione
e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo
le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento
dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio
in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo
adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono
subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento
del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi
di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria
nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti,
il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni
all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda,
ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato
a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità
adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto
con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi,
nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli
non è per questo liberato dalla propria responsabilità in
materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona
designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Art. 9. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi
e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo
di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute
e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle
misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di
cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore
di lavoro.
Art. 10. - Svolgimento diretto d parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della
facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma
1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza
e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori
di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4 commi
1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali
della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni
del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione
prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza
e salute sul luogo di lavoro.
Art. 11. - Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più
di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno
una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione
e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza
e salute di lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a
15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una
apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è
tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Capo III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Art. 12. - Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il
datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure
di cui all'art. 4 comma 5 lett. a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo
grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni
affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato
che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore,
in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero
per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate
per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze
e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore
di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi
specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare
la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente
e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero
dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi
dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Art. 13. - Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei
quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto
e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato
dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può
essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa,
non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità
di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare
le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per
tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 15. - Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività
e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito
il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in
materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo
conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo
i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa
uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti
di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in
relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati
e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente
e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
vigenti in materia.
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla
normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente
e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui l comma 2 comprendono esami clinici e biologici
e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenti necessari dal medico
competente.
Art. 17. - Il medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione
e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e
delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle
misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica
dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro,
di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria
e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia
del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti
sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione
a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia
copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici
e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e
partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori
i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle
valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le
visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata
ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio
di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al
capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne
sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art.
16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea
o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e
il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo
di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata
con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi
gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento
dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività
di medico competente (...) qualora esplichi attività di vigilanza.
Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato
il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente da lavoratori
al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza può essere individuato per più aziende
nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può
essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato
dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda
al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante
per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti
per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al
comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla
comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie
di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro
per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1
è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino
a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da
201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante
per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale
di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto
di cui all'art.22, comma 7.
Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione
e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di
cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti
le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione
e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure
di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica
dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore
di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché
dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della
sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché
al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera
o).
Art. 20. - Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni
di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti
dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento
in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali
o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza
indicata nel medesimo articolo.
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 21. - Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa
vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui
agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere
a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
Art. 22. - Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro (...) assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi
i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento
al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature d lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione
dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare
in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia
di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito
di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui
al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici
di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti
minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza
e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto
delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 23. - V i g i l a n z a.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria
locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive
di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata
anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale competente
per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea
e marittima e alle autorità marittime, portuali e aeroportuali,
per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili
e in ambito portuale e aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici istituiti
per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle
che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda
le modalità di attuazione, con decreto del ministro competente
di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità. L'amministrazione della giustizia può avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi ministeri, nonchè dei servizi istituiti
con riferimento alle strutture penitenziarie.
Art. 24.- Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero
dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
l'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro anche mediante
i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli
uffici della Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di
medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e gli enti di patronato, svolgono attività
di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane
e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori
di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai
soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Art. 25. - Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al
fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti
in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.
Art. 26. - Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro.
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
(...)
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione
di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo
di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il
necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri
di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e
dell'UNICEM.
Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi
di sicurezza [....];
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le
parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento
nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente
tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso
tecnologico.
Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Art. 29. - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli
infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per
assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto
dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione
ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche
atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative
ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività
lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per
la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo
degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma
3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative
ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché
ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro,
sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO.
Art. 30. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo
si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro
luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva
comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola
o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di
sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato
II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del
caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le
vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro
utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro
già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate
misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi
sanitari e di igiene personale.
Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti,
e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle
prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il
1 gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio
o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento
diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi
dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure
alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di
cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure,
nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza
competente per territorio.
Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite
o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo
di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti
a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti
a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione
o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione
e al controllo del loro funzionamento.
Art. 33. - Adeguamenti di norme.
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:
[...].
5. L'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi al lavoro nelle
aziende" è soppressa la parola "industriali".
6. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente:
[...]..
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
11. L'art. 40 del decreto de Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
[...].
13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre
mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34. - D e f i n i z i o n i.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità
di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee
ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate
per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano
essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non
sono adatte.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro
prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
4. l datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature
di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza
ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da
apposite istruzioni d'uso.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici,
il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo
incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore
interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali
compiti.
Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le operazioni
di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime è
obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e le procedure
tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente
a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa
in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, può stabilire modalità
e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[...].
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[...].
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[...].
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956,
n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
[...].
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo
la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 37. - Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura
di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione
e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle
conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase
di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili
ai lavoratori interessati.
Art. 38. - Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono
una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma
5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado
di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione
ai rischi causati ad altre persone.
Art. 39. - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature
di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art. 40. - D e f i n i z i o n i.
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati
a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle
forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine
pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori
nocivi.
Art. 41. - Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati
o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi
di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione
del lavoro.
Art. 42. - Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé
un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più
DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e
dei rischi corrispondenti.
Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi
siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal
fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche
dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate
alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa
negli elementi di valutazione [....]
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art.
45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per
quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti
previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti,
salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano
l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure
adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e
igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente l lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 44. - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi
dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali
in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI
messi a loro disposizione.
Art. 45. - Criteri per l'individuazione e l'uso.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento
per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività
e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità
delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei
DPI.
Art. 46. - Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza
destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre
2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri
Paesi della Comunità europea.
TITOLO V
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art. 47. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che
comportano la movimentazione manuale dei carichi con rischi, tra l'altro,
di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese
le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare
un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni
ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee
e nerveovascolari a livello dorso lombare.
Art. 48. - Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre
ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare
la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi
ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi
i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di
un carico ad opera dl lavoratore non può essere evitata, il datore
di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione
sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e
di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare
delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di
lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali
di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze
che tale attività comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti
alle attività di cui al presente titolo.
Art. 49. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in
cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori
corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta,
tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata,
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
TITOLO VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art. 50. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative
che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione
da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di
utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature
munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure,
necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Art. 51. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal
tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di
videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione
dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali,
le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il
telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia,
il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale
in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere,
dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa.
Art. 52. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui
all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi
riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto
della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Art. 53. - Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti
l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che
consente di evitare il più possibile la ripetitività e la
monotonia delle operazioni.
Art. 54. - Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro
ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione
di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici
minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi
la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di
attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati,
a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare
il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno
di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art. 55. - Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori [....], prima di essere addetti alle attività di
cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare
eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della
vista effettuati dal medico competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il
lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori
che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti
a visita di controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione
in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di
lavoro.
Art. 56. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello
stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso
dei videoterminali.
Art. 57. - Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante
per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti
nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di
cui al presente titolo.
Art. 58. - Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato
VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto
al comma 1 entro il 1 gennaio 1997.
Art. 59. - Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento
di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato
VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative
e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle
attrezzature dotate di videoterminali.
TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni
a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività
disciplinate dal:
a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962;
b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle
radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica.
Art. 61. - D e f i n i z i o n i.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno:
a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE,
è attribuita la menzione R 45: "Può provocare il cancro"
o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";
b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j),
della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione
R 45: "Può provocare il cancro" o con la menzione R 49:
"Può provocare il cancro per inalazione";
c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonché
una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato
VIII.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62. - Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno
sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò
è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un
procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è
o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei
lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno
il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione
dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò
è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile
il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione
dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
Art. 63. - Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua
una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della
quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi
di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione,
della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo perle diverse
vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione
e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma
polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce
o ne impedisce la fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di
cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente
titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con
i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze
o preparati cancerogeni o di processi industriali di cui all'allegato
VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero
utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti
cancerogeni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi
di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per l possibile sostituzione degli agenti cancerogeni
e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma
1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini
della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre
anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui
al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
Art. 64. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle
varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni
non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti
cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio
di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi
superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti ad agenti cancerogeni anche isolando le lavorazioni in
aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di
sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili
soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la
loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto
di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è
emissione di agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è
tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire
il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione
localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente
di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione
generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia
delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le
esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente,
con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni
dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature
e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni
elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati
in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento
degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori
ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione
a taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.
Art. 65. - Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati
ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi
da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano
custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi,
prima di ogni nuova utilizzazione.
2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro
di cui all'art. 64, lettera b).
Art. 66. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione,
i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi
supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e
protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto
impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare
per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima
che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono
ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta
si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura
e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti,
i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano etichettati
in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati
e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge
29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 67. - Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto
prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento
e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata,
cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione
ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi
e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, essi a loro disposizione
dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione
non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,
è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza
il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure
adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Art. 68. - Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione,
per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione
tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante
dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree
anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse
ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione
individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette
operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è
in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità
delle lavorazioni.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato
un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del
lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti
in modo analogo ad un stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile
a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione
dall'agente in aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
lavorativa.
Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale
è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente
cancerogeno utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione a tale
agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro che ne cura a tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante
per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
[....]
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore
per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente
per territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta
i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia
del registro di cui al comma 1;
c) comunica, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul
lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, la cessazione
del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali
variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione, delle relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle
sanitarie e di rischio di cui a comma 2;
d) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il
registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente
per territorio. Consegna all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2;
e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato
attività con esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia
della cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2;
f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2 ed al rappresentante
per la sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di
cui al comma 1.
3. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1
e le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2 sono conservate
dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro
e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro fino
a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad
agenti cancerogeni.
4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita e trasmessa
con salvaguardia del segreto professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma
1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto
del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6. L'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro trasmette
annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi
alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 71. - Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché
gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano
casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad
agenti cancerogeni, trasmettono all'all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro copia della relativa documentazione clinica ovvero
anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso l'all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul
lavoro è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio nominativo
dei casi di neoplasia di cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate
le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di
neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione
e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di
cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione
CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma
1.
Art. 72. - Adeguamenti normativi.
1. Nelle attività con uso di sostanze o preparai ai quali è
attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45: "Può
provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare
il cancro per inalazione", il datore di lavoro applica le norme del
presente titolo.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la commissione
tossicologica nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco delle
sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso
tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività
lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme
comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati
e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91
è soppresso.
Art. 74. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule
derivate da organismi pluricellulari.
Art. 75. - Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda
del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità
di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie
in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco
probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie
gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;
l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione
nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può
essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati,
esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due
possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati
nei gruppi 2, 3, 4.
Art. 76. - Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano
uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza
territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni
prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di
attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del
gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa
del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta
si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro
in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di
cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di
microrganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come
definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento
di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione
prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla
comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici
del gruppo 4.
Art. 77. - Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria
attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione
del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità
sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la
durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno
di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma
1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico
del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di
impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli
adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente
per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della
sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici
del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla
base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78. - Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio i cui all'art. 4,
comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative,
ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono
presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato
XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla
base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art.
75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore,
che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa
svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica,
e adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive
di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma
1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di
operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni
dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi
1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano
che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai
seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione
ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure
preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo
4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione
della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui
al comma 5.
Art. 79. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art.
78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua
misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione
degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività
lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al
rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione
individuali qualora on sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X,
e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni
di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di
fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la accolta, l'immagazzinamento e lo
smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego
di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento
dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni
di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
Art. 80. - Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art.
78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di
docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi
oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti
idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati
e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare
o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati
da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona
di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati,
puliti e, se necessario, distrutti.
2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro
in cui c'è rischio di esposizione.
Art. 81. - Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede
di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile
presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali
e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta
in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce
e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare,
decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità,
i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono,
o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del
gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il
rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.
Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto
6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2,
3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati
ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti,
il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità
all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento,
se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento,
se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento,
se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione
da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali
da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici
non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità,
sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare
misure di contenimento più elevate.
Art. 83. - Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto
6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei
gruppi 2, 3 e 4, l datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte
tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri
di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può
far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello
di contenimento.
Art. 84. - Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente
di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto
quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei
mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza
territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante
per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e
delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre
rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti
biologici.
Art. 85. - Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78
evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi
di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del
gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare
per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata
in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima
che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute,
con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano
nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado
dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli
su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od
incidente.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 86. - Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione
dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per
motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione,
fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che
non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione,
da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art.
8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile
a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro
effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art.
78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati
nell'allegato XI nonchè sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione
e della non vaccinazione.
Art. 87. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del
gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati,
per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e
gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma
1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore
di sanità e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando
ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta,
le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul
lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione
del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo nel
contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo
Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio [....];
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto
superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territoriocopia
del registro di cui al comma 1 e all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle
sanitarie e di rischio [....];
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività
che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio [....];
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1 e nella cartella sanitaria e di rischio [....], ed al rappresentante
per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui
al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1
e le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, sono
conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro
e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività
che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è
noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno
luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono
avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta
anni.
5. L documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa
con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma
1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto
dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale
sentita la commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati
di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
Art. 88. - Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero
di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private,
che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello
e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché
le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma
2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta,
informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma
1.
TITOLO IX - S A N Z I O N I.
Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli
articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63 commi 1,
4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78 commi 3 e 5; 86 comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere
b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1 lettere d), e) e
4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3
e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b),
d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56,
comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi
1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5 lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79;
80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire 5 milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere
b) e c), 5 lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2;
10; 12, comma 1 lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e)
ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70,
comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4;
87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli
articoli 4, commi 5 lettera o) e 8; 8 comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87,
commi 3 e 4.
Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire
2 milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d),
e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d), e) e 4; 15,
comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4
e 5; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b), d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi
1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69,
commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86,
commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire 300 mila a lire
1 milione per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere c), f),
g), i), m); 7, commi 1 lettera b) e 3; 9, comma 2; 12, comma 1 lettere
a), c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e), f); 49, comma 1; 56, comma
1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.
Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e
dagli installatori.
1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino
a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto
fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
Art. 92. - Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere
b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere
e), f), g) ed i), nonché del comma 3; 69, comma 6.
Art. 93. - Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila
a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma
2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, commi 1 e 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84,
comma 1.
Art. 94. - Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e
80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire centomila a lire trecentomila.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 95. - Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre
il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente
i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla
frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma
restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10,
comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di
cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'articolo
4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
Art. 97. - Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni
dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni
dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni
parlamentari.
Art. 98. - Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente
decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
ed igiene del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATI
ALLEGATO I - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi (art. 10).
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti
__________
(1) Escluse le attività industriali di cui all'articolo 1 del dpr
17 maggio 1988 n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le
aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni,
gli ospedali e le cliniche.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature
presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti,
nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti,
i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere
l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente
accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere
durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta
e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o
più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi
e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente
accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti
i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti
i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere
facilmente accessibile.
ALLEGATO III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego
di attrezzature di protezione individuale.
(omissis)
ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non esauriente delle
attrezzature di protezione individuale.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di
lavori pubblici, industrie varie)
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie,
retine con o senza visiera)
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata,
ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO
- Palline e tappi per le orecchie
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare)
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
- Occhiali a stanghette
- Occhiali a maschera
- Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni
ultraviolette, infrarosse, visibili
- Schermi facciali
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia
o adattabili a caschi protettivi)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
- Apparecchi isolanti a presa d'aria
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori
- Scafandri per sommozzatori
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
- Guanti
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)
contro le aggressioni chimiche
per elettricisti e antitermici
- Guanti a sacco
- Ditali
- Manicotti
- Fasce di protezione dei polsi
- Guanti a mezze dita
- Manopole
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
- scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
- zoccoli;
- ginocchiere;
- dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
- ghette;
- suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
- ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE
- Creme protettive/pomate.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso ecc.);
- giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
- giubbotti termici;
- giubbotti di salvataggio;
- grembiuli di protezione contro i raggi X;
- cintura di sicurezza del tronco.
DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO
- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti
tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- attrezzature con freno ad assorbimento di energia cinetica (attrezzature
complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
INDUMENTI DI PROTEZIONE
- Indumenti di lavoro cosiddetti di sicurezza (due pezzi e tute);
- indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni,
tagli ecc.);
- indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
- indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi
infrarossi;
- indumenti di protezione contro il calore;
- indumenti di protezione contro il freddo;
- indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- indumenti antipolvere;
- indumenti antigas;
- indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione,
catarifrangenti;
- coperture di protezione.
ALLEGATO V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività
e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario
mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.
1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti di protezione
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità
di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio
di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni
di demolizione
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di
grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni,
acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali
elettriche
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera
- Lavori in terra e in roccia
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento
di ammassi di sterile
- Uso di estrattori di bulloni
- Brillatura mine
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru
e nastri trasportatori
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in
acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di
fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge
e condotte
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
- Macelli
2. PROTEZIONE DEL PIEDE
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali
- Lavori su impalcature
- Demolizione di rustici
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e
smontaggio di armature
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito
- Lavori su tetti
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di grande
altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche
in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi
condotte, gru, caldaie e impianti elettrici
- Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di
aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche
- Lavori di trasformazione e di manutenzione
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi,
stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo,
impianti di pressatura a caldo e di trafilatura
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in discarica
- Lavorazione e finitura di pietre
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione
e finitura
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria
della ceramica
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali
da costruzione
- Movimentazione e stoccaggio
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici
di conserve
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile
- Lavori su tetti
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali
che producono trucioli corti
- Fucinatura a stampo
- Rimozione e frantumazione di schegge
- Operazioni di sabbiatura
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi
- Impiego di pompe a getto liquido
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità
delle stesse
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante
- Impiego di laser
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Autorespiratori
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati
a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza
di ossigeno
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas
di altoforno
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile
che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile
la formazione di polveri
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della
rete fognaria
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di
fuoriuscita del refrigerante
5. PROTEZIONE DELL'UDITO
Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici
- Attività del personale a terra negli aeroporti
- Battitura di pali e costipazione del terreno
- Lavori nel legname e nei tessili
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI
Indumenti protettivi
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza
o comunque un'esposizione al calore
- Lavorazione di vetri piani
- Lavori di sabbiatura
- Lavori in impianti frigoriferi
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano
mossi in direzione del corpo
Grembiuli di cuoio
- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
Guanti
- Saldatura
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista
il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini
Guanti a maglia metallica
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione
e macellazione
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo
8. INDUMENTI FOSFORESCENTI
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei
lavoratori
9. ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)
- Lavori su impalcature
- Montaggio di elementi prefabbricati
- Lavori su piloni
10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione
- Lavori in pozzi e in fogne
11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE
- Manipolazione di emulsioni
- Concia di pellami
ALLEGATO VI - Elementi di riferimento.
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio
tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto
o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione
del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto .
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare
nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del
tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro .
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità
di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per
lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o
di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione
manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano
la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività .
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare
se comporta una o più delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale,
troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal
lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal
lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
ALLEGATO VII - Prescrizioni minime
Osservazione preliminare .
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare
gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto
di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche
della mansione.
1. ATTREZZATURE
a) Osservazione generale
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di
rischio per i lavoratori.
b) Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma
chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato
tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento
o da altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo
devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale
e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo dev'essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente
per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un
piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia
all'utilizzatore.
c) Tastiera
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire
al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare
l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire
un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere
ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere
leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere
di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello
schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere
collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della
testa e degli occhi.
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori
una posizione comoda.
e) Sedile di lavoro
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una
certa libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
2. AMBIENTE
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che
vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di
movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di
lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato
tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro
e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature
devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto
di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale
e delle loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose
quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide,
nonchè le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano
riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura
regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro
deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del
posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione
e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre
un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro
elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto
di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software,
o allorchè questo viene modificato, come anche nel definire le
mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali,
il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a
livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo
o controllo quantitativo o qualitativo pu essere utilizzato all'insaputa
dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro
svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e a un ritmo
adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione
dell'informazione da parte dell'uomo.
ALLEGATO VIII - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti.
1. Produzione d'auramina col metodo Michler.
2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti
nella fuliggine, nel catrame, nella pece,
nel fumo o nelle polveri di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il
raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
ALLEGATO IX - Elenco esemplificativo di attività lavorative che
possono comportare la presenza di agenti biologici.
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o
con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento
e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi
i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti
speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
ALLEGATO X - Segnale di rischio biologico.
(omissis)
ALLEGATO XI - Elenco degli agenti biologici classificati.
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è
noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati
a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali
e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati
non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato
dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari
effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata
da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità
compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è
tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3 e 4
dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità
per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate
nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale
indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere
effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici,
è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono
esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti,
il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non
è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio
da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora
non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti
almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie
nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con asterisco (*)
o con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un
rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati
dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione
dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei
quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le
misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato
XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti
del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti
si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono
essere infettivi per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici
che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali
è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è
opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che
hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere
conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività
comportanti rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile.
BATTERI
e organismi simili
NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione "
spp " si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Actinobacillus actinomycetemcomitans 2
Actinomadura madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomyces gerencseriae 2
Actinomyces israelii 2
Actinomyces pyogenes 2
Actinomyces spp 2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) 2
Bacillus anthracis 3
Bacteroides fragilis 2
Bartonella bacilliformis 2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 V
Borrelia burgdorferi 2
Borrelia duttonii 2
Borrelia recurrentis 2
Borrelia spp 2
Brucella abortus 3
Brucella canis 3
Brucella melitensis 3
Brucella suis 3
Campylobacter fetus 2
Campylobacter jejuni 2
Campylobacter spp 2
Cardiobacterium hominis 2
Chlamydia pneumoniae 2
Chlamydia trachomatis 2
Chlamydia psittaci (ceppi non aviari) 2
Chlamydia psittaci (ceppi aviari) 3
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium perfringens 2
Clostridium tetani 2 T, V
Clostridium spp 2
Corynebacterium diphtheriae 2 T,V
Corynebacterium minutissimum 2
Corynebacterium pseudotuberculosis 2
Corynebacterium spp 2
Coxiella burnetii 3
Edwardsiella tarda 2
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2
Ehrlichia spp 2
Eikenella corrodens 2
Enterobacter aerogenes/cloacae 2
Enterobacter spp 2
Enterococcus spp 2
Erysipelothrix rhusiopathiae 2
Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni) 2
Flavobacterium meningosepticum 2
Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2
Francisella tularensis (Tipo A) 3
Francisella tularensis (Tipo B) 2
Fusobacterium necrophorum 2
Gardnerella vaginalis 2
Haemophilus ducreyi 2
Haemophilus influenzae 2
Haemophilus spp 2
Helicobacter pylori 2
Klebsiella oxytoca 2
Klebsiella pneumoniae 2
Klebsiella spp 2
Legionella pneumophila 2
Legionella spp 2
Leptospira interrogans (tutti i serotipi) 2
Listeria monocytogenes 2
Listeria ivanovii 2
Morganella morganii 2
Mycobacterium africanum 3 V
Mycobacterium avium/intracellulare 2
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG) 3 V
Mycobacterium chelonae 2
Mycobacterium fortuitum 2
Mycobacterium kansasii 2
Mycobacterium leprae 3
Mycobacterium malmoense 2
Mycobacterium marinum 2
Mycobacterium microti 3(*)
Mycobacterium paratuberculosis 2
Mycobacterium scrofulaceum 2
Mycobacterium simiae 2
Mycobacterium szulgai 2
Mycobacterium tuberculosis 3 V
Mycobacterium ulcerans 3(*)
Mycobacterium xenopi 2
Mycoplasma pneumoniae 2
Neisseria gonorrhoeae 2
Neisseria meningitidis 2 V
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Pasteurella multocida 2
Pasteurella spp 2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonas spp 2
Prevotella spp 2
Proteus mirabilis 2
Proteus penneri 2
Proteus vulgaris 2
Providencia alcalifaciens 2
Providencia rettgeri 2
Providencia spp 2
Pseudomonas aeruginosa 2
Pseudomonas mallei 3
Pseudomonas pseudomallei 3
Rhodococcus equi 2
Rickettsia akari 3(*)
Rickettsia canada 3(*)
Rickttsia conorii 3
Rickettsia montana 3(*)
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia tsutsugamushi 3
Rickettsia spp 2
Rochalimaea quintana 2
Salmonella arizonae 2
Salmonella enteritidis 2
Salmonella typhimurium 2
Salmonella paratyphi A, B, C 2 V
Salmonella typhi 3(*) V
Salmonella (altre varietà serologiche) 2
Serpulina spp 2
Shigella boydii 2
Shigella dysenteriae (Tipo 1) 3(*) T
Shigella sonnei 2
Shigella flexneri 2
Staphylococcus aureus 2
Streptobacillus moniliformis 2
Streptococcus pneumoniae 2
Streptococcus pyogenes 2
Streptococcus spp 2
Treponema carateum 2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue 2
Treponema spp 2
Vibrio cholerae (incluso El Tor) 2
Vibrio parahaemolyticus 2
Vibrio spp 2
Yersinia enterocolitica 2
Yersinia pestis 3 V
Yersinia pseudotuberculosis 2
Yersinia spp 2
VIRUS (*)
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Adenoviridae 2
Arenaviridae
Virus Junin 4
Virus Lassa 4
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi) 3
Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) 2
Virus Machupo 4
Virus Mopeia e altri virus Tacaribe 2
Astroviridae 2
Bunyaviridae
Virus Bunyamwera 2
Virus Oropouche 3
Virus dell'encefalite Californiana 2
Hantavirus:
Hantaan (febbre emorragica coreana) 3
Seoul-Virus 3
Puumala-Virus 2
Prospect Hill-Virus 2
Altri hantavirus 2
Nairovirus:
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo 4
Virus Hazara 2
Phlebovirus:
Febbre della Valle del Rift 3 V
Febbre a flebotomi 2
Virus Toscana 2
Altri bunyaviru noti come patogeni 2
Caliciviridae
Norwalk-Virus 2
Altri Caliciviridae 2
Coronaviridae 2
Filoviridae
Virus Ebola 4
Virus di Marburgo 4
Flaviviridae
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) 3
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa centrale 3(**) V
Absettarov 3
Hanzalova 3
Hypr 3
Kumlinge 3
Virus della dengue tipi 1-4 3
Virus dell'epatite C 3(**) D
Encefalite B giapponese 3 V
Foresta di Kyasanur 3 V
Louping ill 3(**)
Omsk (a) 3 V
Powassan 3
Rocio 3
Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V
Encefalite di St. Louis 3
Virus Wesselsbron 3(**)
Virus della Valle del Nilo 3
Febbre gialla 3 V
Altri flavivirus noti per essere patogeni 2
Hepadnaviridae
Virus dell'epatite B 3(**) V,D
Virus dell'epatite D (Delta) (b) 3(**) V,D
Herpesviridae
Cytomegalovirus 2
Virus d'Epstein-Barr 2
Herpesvirus simiae (B virus) 3
Herpes simplex virus tipi 1 e 2 2
Herpesvirus varicella-zoster 2
Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) 2
Orthomyxoviridae
Virus influenzale tipi A, B e C 2 V(c)
Orthomyoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e Thogoto 2
Papovaviridae
Virus BK e JC 2 D(d)
Papillomavirus dell'uomo 2 D(d)
Paramyxoviridae
Virus del morbillo 2 V
Virus degli orecchioni 2 V
Virus della malattia di Newcastle 2
Virus parainfluenzali tipi 1-4 2
Virus respiratorio sinciziale 2
Parvoviridae
Parvovirus dell'uomo (B 19) 2
Picornaviridae
Virus della congiuntivite emorragica (AHC) 2
Virus Coxsackie 2
Virus Echo 2
Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72) 2 V
Virus della poliomelite 2 V
Rhinovirus 2
Poxviridae
Bufalopox virus (e) 2
Cowpox virus 2
Elephantpox virus (f) 2
Virus del nodulo dei mungitori 2
Molluscum contagiosum virus 2
Monkeypox virus 3 V
Orf virus 2
Rabbitpox virus (g) 2
Vaccinia virus 2
Variola (major & minor) virus 4 V
Whitepox virus (" variola virus ") 4 V
Yatapox virus (Tana & Yaba) 2
Reoviridae
Coltivirus 2
Rotavirus umano 2
Orbivirus 2
Reovirus 2
Retroviridae (h)
Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS) 3 D
Virus di leucemie umane e cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 3 D
Rhabdoviriae
Virus della rabbia 3(**) V
Virus della stomatite vescicolosa 2
Togaviridae
Alfavirus:
Encefalomielite equina dell'America dell'est 3 V
Virus Bebaru 2
Virus Chikungunya 3(**)
Virus Everglades 3(**)
Virus Mayaro 3
Virus Mucambo 3(**)
Virus Ndumu 3
Virus Ònyong-nyong 2
Virus del fiume Ross 2
Virus della foresta di Semliki 2
Virus Sindbis 2
Virus Tonate 3(**)
Encefalomielite equina dell'America dell'ovest 3 V
Encefalomielite equina del Venezuela 3 V
Altri alfavirus noti 2
Rubivirus (rubella) 2 V
Toroviridae 2
Virus non classificati
Virus dell'epatite a trasmissione ematica non ancora identificati 3(**)
D
Virus dell'epatite E 3(**)
Agenti non classici associati con (i):
Malattia di Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(d)
Sindrome di Gerstmann-Straeussler-Scheinker 3(**) D(d)
Kuru 3(**) D(d)
__________
(*) Vedi introduzione, punto 5.
(**) Vedi introduzione, punto 6.
(a) Tick-borne encephalitis.
(b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore
soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella
provocata dal virus dell'epatite B.
La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori
non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).
(c) Soltanto per i tipi A e B.
(d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi
agenti.
(e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox"
e una variante del virus "vaccinia".
(f) Variante del " Cowpox ".
(g) Variante di " Vaccinia ".
(h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata
da retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda
un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione
a tali retrovirus.
(i) Non è comprovata l'esistenza nell'uomo di infezioni dovute
agli agenti responsabili dell'encefalite bovina spongiforme. É
comunque raccomandato il livello di contenimento 2 quale misura di protezione
per i lavori in laboratorio.
PARASSITI
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Acanthamoeba castellani 2
Ancylostoma duodenale 2
Angiostrongylus cantonensis 2
Angiostrongylus costaricensis 2
Ascaris lumbricoides 2 A
Ascaris suum 2 A
Babesia divergens 2
Babesia microti 2
Balantidium coli 2
Brugia malayi 2
Brugia pahangi 2
Capillaria philippinensis 2
Capillaria spp 2
Clonorchis sinensis 2
Clonorchis viverrini 2
Cryptosporidium parvum 2
Cryptosporidium spp 2
Dipetalonema streptocerca 2
Diphyllobothrium latum 2
Dracunculus medinensis 2
Echinococcus granulosus 3
Echinococcus multilocularis 3
Echinococcus vogeli 3
Entamoeba histolytica 2
Fasciola gigantica 2
Fasciola hepatica 2
Fasciolopsis buski 2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2
Hymenolepis diminuta 2
Hymenolepis nana 2
Leishmania brasiliensis 3
Leishmania donovani 3
Leishmania ethiopica 2
Leishmania mexicana 2
Leishmania peruviana 2
Leishmania tropica 2
Leishmania major 2
Leishmania spp 2
Loa loa 2
Mansonella ozzardi 2
Mansonella perstans 2
Naegleria fowleri 3
Necator americanus 2
Onchocerca volvulus 2
Opisthorchis felineus 2
Opisthorchis spp 2
Paragonimus westermani 2
Plasmodium falciparum 3
Plasmodium spp (uomo & scimmia) 2
Sarcocystis suihominis 2
Schistosoma haematobium 2
Schistosoma intercalatum 2
Schistosoma japonicum 2
Schistosoma mansoni 2
Schistosoma mekongi 2
Strongyloides stercoralis 2
Strongyloides spp 2
Taenia saginata 2
Taenia solium 3
Toxocara canis 2
Toxoplasma gondii 2
Trichinella spiralis 2
Trichuris trichiura 2
Trypanosoma brucei brucei 2
Trypanosoma brucei gambiense 2
Trypanosoma brucei rhodesiense 3
Trypanosoma cruzi 3
Wuchereria bancrofti 2
FUNGHI
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Aspergillus fumigatus 2 A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3
Candida albicans 2 A
Coccidioides immitis 3 A
Cryptococcus neoformans var. neoformans(Filobasidiella neoformans var.
neoformans) 2 A
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) 2 A
Emmonsia parva var. parva 2
Emmonsia parva var. crescens 2
Epidermophyton floccosum 2 A
Fonsecaea compacta 2
Fonsecaea pedrosoi 2
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) 3
Histoplasma capsulatum duboisii 3
Madurella grisea 2
Madurella mycetomatis 2
Microsporum spp 2 A
Neotestudina rosatii 2
Paracoccidioides brasiliensis 3
Penicillium marneffei 2 A
Sporothrix schenckii 2
Trichophyton rubrum 2
Trichophyton spp 2
ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure di contenimento
e sui livelli di contenimento.
Nota preliminare:
Le misure contenute in questo Allegato debbono essere applicate in base
alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori
e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.
A.Misure di contenimento B.Livelli di contenimento
2 3 4
1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività
nello stesso edificio No Raccomandato Sì
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere
filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile No Sì,
sull'aria estratta Sì, sull'aria immessa e su quella estratta
3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate Raccomandato
Sì Sì, attraverso una camera di compensazione
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire
la disinfezione No Raccomandato Sì
5. Specifiche procedure di disinfezione Sì Sì Sì
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto
a quella atmosferica No Raccomandato Sì
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti Raccomandato
Sì Sì
8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura Sì, per il banco
di lavoro Sì, per il banco di lavoro e il pavimento Sì,
per il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto
9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti
Raccomandato Sì Sì
10. Deposito sicuro per agenti biologici Sì Sì Sì,
deposito sicuro
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli
occupanti Raccomandato Raccomandato Sì
12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria No
Raccomandato Sì
13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati
in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori Ove opportuno
Sì, quando l'infezione è veicolata dall'aria Sì
14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali Raccomandato
Sì (disponibile) Sì, sul posto
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti Sì Sì
Sì, con sterilizzazione
16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo Sì
ALLEGATO XIII - Specifiche per processi industriali.
Agenti biologici del gruppo 1.
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini
spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento
da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione
di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.
Misure di contenimento Livelli di contenimento
2 3 4
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi
fisicamente il processo dall'ambiente Sì Sì Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo
da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso
e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono
essere effettuati in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le
emissioni evitare le emissioni
4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli
organismi vivi sono stati: inattivati con mezzi collaudati inattivati
con mezzi chimici o fisici collaudati inattivati con mezzi chimici o fisici
collaudati
5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da: ridurre
al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni
6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata Facoltativo
Facoltativo Sì e costruita all'uopo
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico Facoltativo Sì
Sì
b) È ammesso solo il personale addetto Facoltativo Sì Sì,
attraverso camere di condizionamento
c) Il personale deve indossare tute di protezione Sì, tute da lavoro
Sì Ricambio completo
d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale
Sì Sì Sì
e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata
No Facoltativo Sì
f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e
inattivati prima dell'emissione No Facoltativo Sì
g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre
al minimo la contaminazione atmosferica Facoltativo Facoltativo Sì
h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta
al di sotto di quella atmosferica No Facoltativo Sì
i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata
con ultrafiltri (HEPA) No Facoltativo Sì
j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi
fuoriuscita dal sistema chiuso No Facoltativo Sì
k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere
possibile le fumigazioni No Facoltativo Sì
l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale Inattivati
con mezzi collaudati Inattivati con mezzi chimici o mezzi fisici collaudati
Inattivati con mezzi fisici collaudati
Decreto Legislativo del Governo n° 242 del 19/03/1996
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n° 626 del 19 settembre
1994, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Art. 30. - Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente
decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli
uffici nei quali viene svolta l'attività.
2. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lvo n. 626/1994, come
modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono emanati entro sei
mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 4 e 11 del d.lvo
n. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, devono
essere osservate:
a) entro il 1° luglio 1996 dalle imprese di cui all'articolo 8, comma
5, lettere a), b), c), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 626/1994;
b) entro il 1° gennaio 1997 negli altri settori di attività.
4. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX
del d.lvo n. 626/1994, come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente
alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, i termini previsti dall'articolo 20, comma
1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 sono raddoppiati e
la somma di cui all'articolo 21, comma 2, dello stesso decreto è
ridotta della metà.
Art. 31. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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