Lo
Statuto Speciale Della Sardegna
Testo
vigente dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dall'articolo
3, primo comma, della Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2001,
recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti
delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento
e Bolzano".
Il testo normativo contiene le disposizioni della L.C. 26 febbraio
1948, n. 3, così come modificato fino alla legge costituzionale
23 settembre 1993, n. 2. Le modifiche introdotte dalla L.C. 31 gennaio
2001, n. 2, sono evidenziate in neretto.
Il testo dello Statuto di seguito riportato è da ritenersi
provvisorio e non ufficiale nelle more dell'adozione da parte del
Governo del testo coordinato, ai sensi dell'art. 6 della L.C. 31 gennaio
2001, n. 2.
Esso non contiene la recente legge approvata dalle Camere sul federalismo
che non può dispiegare i suoi effetti fintanto che non siano
trascorsi i tre mesi per il ricorso al referendum.
Peraltro questa legge comporta l'adeguamento conseguente dello Statuto
Speciale per la Sardegna, anche se è applicabile alla Regione
(trascorsi i termini di cui sopra o comunque concluso il referendum
positivamente) per le parti che prevedono forme di autonomia più
ampia rispetto a quelle già attribuite (v. art. 6).
Titolo
1
Costituzione della Regione
Art. 1
1. La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma
fornita di personalità giuridica entro l'unità politica
della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi
della Costituzione e secondo il presente Statuto.
Art. 2
1. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.
Titolo 2
Funzioni della Regione
Art. 3
1. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico
della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle
riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà
legislativa nelle seguenti materie : a) ordinamento degli uffici e
degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico
del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento
agrario e fondiario;
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
f) edilizia e urbanistica;
g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
h) acque minerali e termali;
i) caccia e pesca;
l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi
alle miniere, cave e saline;
n) usi civici;
o) artigianato;
p) turismo, industria alberghiera;
q) biblioteche e musei di enti locali.
Art. 4
1. Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle
leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti
materie:
a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave
e saline;
b) istituzione e ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario,
delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari
e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale
; relative autorizzazioni;
c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere
a carico dello Stato;
e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
f) linee marittime e aeree di cabotaggio tra i porti e gli scali della
Regione;
g) assunzione di pubblici servizi;
h) assistenza e beneficenza pubblica;
i) igiene e sanità pubblica;
l) disciplina annonaria;
m) pubblici spettacoli.
Art. 5
1. Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione
ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni
delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione,
sulle seguenti materie:
a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
b) lavoro ; previdenza ed assistenza sociale;
c) antichità e belle arti;
d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.
Art. 6
1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle
quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4,
salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.
Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano
delegate dallo Stato.
Titolo 3
Finanze - Demanio e patrimonio
Art. 7
1. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello
Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale,
nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
Art. 8
1. Le entrate della Regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone
fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio
della Regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro,
ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle
concessioni governative percette nel territorio della Regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse
nel territorio della Regione;
d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la
sede centrale nella Regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti
che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti
ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle
operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale
fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti
che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati
nell'ambito regionale ; le ritenute alla fonte operate da imprese
industriali e commerciali con sede centrale nella Regione sugli emolumenti
corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti
ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero
allo Stato;
e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti
che ne siano gravati, percetta nel territorio della Regione;
f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo
relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;
g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio
della Regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto
dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario
d'intesa fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie
ad adempiere le funzioni normali della Regione;
h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la
Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i
principi del sistema tributario dello Stato;
l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
m)da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di
opere pubbliche e di tra-sformazione fondiaria.
Art. 9
1. La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento
alla riscossione dei propri tributi. 2. La Regione collabora all'accertamento
delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale
nel suo territorio. 3. A tal fine la Giunta regionale ha facoltà
di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in
cui scade il termine per l'accertamento agli uffici finanziari dello
Stato nella Regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione
di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta
a comprovarla.
4. Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire
alla Giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni
dalla stessa ricevute.
Art. 10
1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola,
può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria,
esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese. Art. 11
1. La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa
esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere
di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle
entrate ordinarie. Art. 12
1. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza
dello Stato.
2. Saranno istituiti nella Regione punti franchi.
Art. 13
1. Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per
favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.
Art. 14 1. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei
beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in
quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.
2. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a
monopoli fiscali restano allo Stato, finchè duri tale condizione.
3. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà
di alcuno, spettano al patrimonio della Regione. Titolo 4
Organi della Regione
Art. 15
1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale
e il Presidente della Regione.
2. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico
della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente
Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con
la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di
governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione,
sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità,
del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti
della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la
presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia
nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità con le predette cariche, nonché
l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo
e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e
consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza
dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità
per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali
della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano
lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del
nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio
universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione
sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio é sciolto
quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di
formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle
dimissioni del Presidente stesso1.
3. La legge regionale di cui al secondo comma non é comunicata
al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il
Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni
dalla sua pubblicazione1.
4. La legge regionale di cui al secondo comma é sottoposta
a referendum regionale, la cui disciplina é prevista da apposita
legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne
faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un
quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta
a referendum non é promulgata se non é approvata dalla
maggioranza dei voti validi1.
5. Se la legge é stata approvata a maggioranza dei due terzi
dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto
se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta é
sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione
del Consiglio regionale.
Art. 16.
1. Il Consiglio regionale é composto da ottanta consiglieri
eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto. Art. 17
1. E' elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto
nelle liste elettorali della Regione.
2. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello
di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o
di Sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti,
ovvero di membro del Parlamento Europeo.
3. (comma 3 abrogato)
Art. 18
1. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio
decorre dalla data delle elezioni.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente
della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica
precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento
del periodo di cui al precedente comma.
3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non
oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per
la votazione.
4. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione
degli eletti su convocazione del Presidente della Regione1 in carica.
Art. 19
1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente,
l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al Regolamento
interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 20
1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo
di febbraio e di ottobre. 2. Esso si riunisce in via straordinaria
per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della
Regione1 o di un quarto dei suoi componenti.
Art. 21
1. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non
è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una
maggioranza speciale.
Art. 22
1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
2. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta
segreta.
Art. 23
1. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio
delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica
e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile
dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 24
1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.
Art. 25
1. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni
espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 26
1. I consiglieri regionali ricevono un'indennità fissata con
legge regionale.
Art. 27
1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari
attribuite alla Regione.
Art. 28
1. L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri
del Consiglio e al popolo sardo.
(art. 29 abrogato)
Art. 30
1. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una
Commissione ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con
votazione finale.
Art. 31
1. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto
consuntivo presentati dalla Giunta.
2. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno
solare.
(art. 32 abrogato)
Art. 33
1. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata
al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione,
salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo
che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi
nazionali.
2. Ove il Consiglio Regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, e' promulgata se, entro quindici giorni dalla
nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione
di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di
merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
3. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio Regionale
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata
in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati
ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica
il secondo comma del presente articolo.
4. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione1 ed entrano
in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione salvo che esse stabiliscano
un termine diverso.
Art. 34
1. Il Presidente della Regione1, la Giunta ed i suoi componenti sono
organi esecutivi della Regione.
Art. 35
1. Il Presidente della Regione1 è il rappresentante della Regione
autonoma della Sardegna.
2. Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente
della Regione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché
la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio regionale.2
(art. 36 abrogato)
Art. 37
1. (comma 1 abrogato)
2. La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio.
Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.
Art. 38
1. I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle
sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.
Art. 39
1. L'ufficio di Presidente della Regione e di membro della Giunta
regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
Art. 40
1. I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati
membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione
senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.
Art. 41 1. Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale
preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso
alla Giunta, che decide con decreto del Presidente della Regione.
2. Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.
Art. 42
1. Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di
consulenza tecnica.
Titolo 5
Enti locali
Art. 43
1. Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura
di enti territoriali.
2. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni
e le funzioni delle province, in conformità alla volontà
delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa
con referendum.
Art. 44
1. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.
Art. 45
1. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con
legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le
loro circoscrizioni e denominazioni.
Art. 46
1. Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da
organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale
in armonia coi principi delle leggi dello Stato.
Titolo 6
Rapporti fra lo Stato e la Regione
Art. 47
1. Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
2. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando
si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.
Art. 48
1. Un Rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative
dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla
Regione.
Art. 49
1. Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le
funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate,
nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della
Regione che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle
forze armate.
Art. 50
1. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia
atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni
di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della
Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o
del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
2. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale.
3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
4. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di
tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria
amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili,
da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni,
che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
5. Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti
giorni dalle elezioni.
6. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza
delle forme di cui al terzo comma é disposta la rimozione del
Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto,
che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi
violazioni di legge. La rimozione può altresì essere
disposta per ragioni di sicurezza nazionale.
Art. 51
1. Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e
proposte di legge su materie che interessano la Regione.
2. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una
legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria
risulti manifestamente dannosa all'isola, può chiedere la sospensione
al Governo della Repubblica, il quale, constata la necessità
e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo
77 della Costituzione.
Art. 52
1. La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti
dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati
esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.
2. La Regione è sentita in materia di legislazione doganale
per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.
Art. 53
1. La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe
ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione
e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente
interessarla.
Titolo 7
Revisione dello Statuto
Art. 54
1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento
stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa
di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio
regionale o da almeno ventimila elettori.
2. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa
governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica
al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
3. Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione
da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario,
il Presidente della Regione può indire un referendum consultivo
prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la
seconda deliberazione.
3bis. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte
a referendum nazionale.
4. Le disposizioni del titolo III del presente Statuto possono essere
modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo
o della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.
5.(comma 5 abrogato)
Titolo 8
Norme transitorie e finali
Art. 55
1. Le funzioni dell'Alto Commissario e della Consulta regionale sarda
durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà
indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata
in vigore del presente Statuto.
2. La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in
conformità all'articolo 16 dello Statuto ed alla legge per
l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno
stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la
Consulta regionale.
3. Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza
delle attuali province.
Art. 56
1. Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo
della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la
Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio
degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché
le norme di attuazione del presente Statuto.
2. Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio
regionale e saranno emanate con decreto legislativo.
Art. 57
1.Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando
non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le
leggi dello Stato.
Art. 58
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha poi disposto le
seguenti norme transitorie:
Art. 3, comma 2
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo
15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma
1 del presente articolo, il Presidente della Regione é eletto
a suffragio universale e diretto. L'elezione é contestuale
al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione
il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente
revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente.
Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi
componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente
della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa
in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro
tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio
e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento
permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi
3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al
Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Se non é altrimenti disposto
dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto
speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano
ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale.
Art. 3, comma 3
3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di
convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale
non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge
elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto
speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e
per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano
l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni
elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio
di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri
che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera
Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista
delle liste regionali. É proclamato eletto Presidente della
Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero
di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa
parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo
comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto
dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e
la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si
applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito
dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo. É eletto alla carica di consigliere il candidato
capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito
un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva,
a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste
circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale,
proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero
3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23
febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto
o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in
sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali
residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano
stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio
centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo,
del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente
quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in
seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi,
in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della
legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione
Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla
disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale
e delle votazioni.
Art. 3, comma 4
4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta
giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni
del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità
di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni
e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.
La Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 ha infine disposto le
seguenti norme finali
Art. 6
omissis.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi
facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo
dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni
contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella
legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile
1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella
legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale
23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo
3 della presente legge costituzionale.
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