Lo Statuto Speciale Della Sardegna

 

 

Testo vigente dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dall'articolo 3, primo comma, della Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2001, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano".
Il testo normativo contiene le disposizioni della L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, così come modificato fino alla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2. Le modifiche introdotte dalla L.C. 31 gennaio 2001, n. 2, sono evidenziate in neretto.
Il testo dello Statuto di seguito riportato è da ritenersi provvisorio e non ufficiale nelle more dell'adozione da parte del Governo del testo coordinato, ai sensi dell'art. 6 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.
Esso non contiene la recente legge approvata dalle Camere sul federalismo che non può dispiegare i suoi effetti fintanto che non siano trascorsi i tre mesi per il ricorso al referendum.
Peraltro questa legge comporta l'adeguamento conseguente dello Statuto Speciale per la Sardegna, anche se è applicabile alla Regione (trascorsi i termini di cui sopra o comunque concluso il referendum positivamente) per le parti che prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite (v. art. 6).

Titolo 1
Costituzione della Regione
Art. 1
1. La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.
Art. 2
1. La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.
Titolo 2
Funzioni della Regione
Art. 3
1. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie : a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
f) edilizia e urbanistica;
g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
h) acque minerali e termali;
i) caccia e pesca;
l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
n) usi civici;
o) artigianato;
p) turismo, industria alberghiera;
q) biblioteche e musei di enti locali.
Art. 4
1. Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:
a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
b) istituzione e ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale ; relative autorizzazioni;
c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
f) linee marittime e aeree di cabotaggio tra i porti e gli scali della Regione;
g) assunzione di pubblici servizi;
h) assistenza e beneficenza pubblica;
i) igiene e sanità pubblica;
l) disciplina annonaria;
m) pubblici spettacoli.
Art. 5
1. Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
b) lavoro ; previdenza ed assistenza sociale;
c) antichità e belle arti;
d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.
Art. 6
1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.
Titolo 3
Finanze - Demanio e patrimonio
Art. 7
1. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
Art. 8
1. Le entrate della Regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della Regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della Regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della Regione;
d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella Regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito regionale ; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella Regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;
e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della Regione;
f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;
g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della Regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione;
h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
m)da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di tra-sformazione fondiaria.
Art. 9
1. La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento alla riscossione dei propri tributi. 2. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio. 3. A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento agli uffici finanziari dello Stato nella Regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
4. Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
Art. 10
1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese. Art. 11
1. La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie. Art. 12
1. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
2. Saranno istituiti nella Regione punti franchi.
Art. 13
1. Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.
Art. 14 1. La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.
2. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finchè duri tale condizione.
3. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione. Titolo 4
Organi della Regione
Art. 15
1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.
2. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio é sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso1.
3. La legge regionale di cui al secondo comma non é comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione1.
4. La legge regionale di cui al secondo comma é sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina é prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non é promulgata se non é approvata dalla maggioranza dei voti validi1.
5. Se la legge é stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta é sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.
Art. 16.
1. Il Consiglio regionale é composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto. Art. 17
1. E' elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.
2. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di Sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero di membro del Parlamento Europeo.
3. (comma 3 abrogato)
Art. 18
1. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
2. Le elezioni del nuovo Consiglio regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
4. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione1 in carica. Art. 19
1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al Regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 20
1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. 2. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione1 o di un quarto dei suoi componenti.
Art. 21
1. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
Art. 22
1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
2. Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Art. 23
1. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 24
1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.
Art. 25
1. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 26
1. I consiglieri regionali ricevono un'indennità fissata con legge regionale.
Art. 27
1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.
Art. 28
1. L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio e al popolo sardo.
(art. 29 abrogato)
Art. 30
1. Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.
Art. 31
1. Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.
2. L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.
(art. 32 abrogato)
Art. 33
1. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
2. Ove il Consiglio Regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e' promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
3. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.
4. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione1 ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione salvo che esse stabiliscano un termine diverso.
Art. 34
1. Il Presidente della Regione1, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.
Art. 35
1. Il Presidente della Regione1 è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.
2. Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.2
(art. 36 abrogato)
Art. 37
1. (comma 1 abrogato)
2. La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.
Art. 38
1. I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.
Art. 39
1. L'ufficio di Presidente della Regione e di membro della Giunta regionale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
Art. 40
1. I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.
Art. 41 1. Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente della Regione.
2. Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.
Art. 42
1. Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.
Titolo 5
Enti locali
Art. 43
1. Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali.
2. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.
Art. 44
1. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.
Art. 45
1. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Art. 46
1. Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.
Titolo 6
Rapporti fra lo Stato e la Regione
Art. 47
1. Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
2. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.
Art. 48
1. Un Rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 49
1. Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Regione che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.
Art. 50
1. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
2. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
4. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
5. Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
6. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma é disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.
Art. 51
1. Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.
2. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'isola, può chiedere la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione.
Art. 52
1. La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.
2. La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.
Art. 53
1. La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.
Titolo 7
Revisione dello Statuto
Art. 54
1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.
2. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
3. Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.
3bis. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
4. Le disposizioni del titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.
5.(comma 5 abrogato)
Titolo 8
Norme transitorie e finali
Art. 55
1. Le funzioni dell'Alto Commissario e della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'articolo 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.
3. Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.
Art. 56
1. Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.
2. Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.
Art. 57
1.Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Art. 58
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha poi disposto le seguenti norme transitorie:
Art. 3, comma 2
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione é eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione é contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non é altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Art. 3, comma 3
3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. É proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. É eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.
Art. 3, comma 4
4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.
La Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 ha infine disposto le seguenti norme finali
Art. 6
omissis.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.